Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Presentare un’impugnazione in Cassazione richiede rigore e precisione. Un ricorso generico, ovvero privo di critiche specifiche e dettagliate contro la sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce questo principio fondamentale della procedura penale, sottolineando come le lamentele vaghe non possano trovare accoglimento.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver visto la sua pena ridotta dalla Corte d’Appello di Catania, decideva di ricorrere in Cassazione, contestando ulteriormente il trattamento sanzionatorio ricevuto. L’oggetto della doglianza era, quindi, la misura della pena ritenuta ancora eccessiva. Tuttavia, l’atto di impugnazione si limitava a enunciare i vizi di violazione di legge e di motivazione senza argomentare in modo specifico le ragioni del dissenso rispetto alla sentenza di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Secondo i giudici, l’impugnazione non superava il vaglio preliminare proprio a causa della sua intrinseca vaghezza. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su un principio consolidato. Un ricorso generico è tale quando manca una correlazione diretta tra le ragioni esposte nell’atto di impugnazione e quelle contenute nella decisione che si contesta. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a una critica meramente “evocativa”, senza muovere una “effettiva censura” alla sentenza della Corte d’Appello.
I giudici di legittimità hanno evidenziato due punti cruciali:
1. Mancanza di Specificità: Il ricorso non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Deve, al contrario, confrontarsi con esse, indicando precisamente dove e perché il giudice di merito avrebbe sbagliato. Limitarsi a ripetere le norme che si presumono violate non è sufficiente.
2. Irrilevanza della Critica: La Corte d’Appello aveva già accolto parzialmente le lamentele dell’imputato, riducendo la pena e ritenendola più “congrua”. Il ricorso in Cassazione non ha tenuto conto di questo passaggio, continuando a formulare critiche astratte che non si confrontavano con la nuova realtà sanzionatoria.
La Suprema Corte ha richiamato un proprio precedente (sentenza n. 34270/2007) per ribadire che la genericità dei motivi, che sfocia nell’aspecificità, è causa di inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve come un importante monito per la difesa tecnica. Per avere una possibilità di successo, un ricorso per cassazione deve essere redatto con la massima cura, evitando formule di stile e critiche astratte. È indispensabile analizzare in profondità la motivazione della sentenza impugnata e costruire argomentazioni puntuali, capaci di evidenziare le specifiche contraddizioni o violazioni di legge commesse dal giudice precedente. In caso contrario, il risultato non sarà solo il rigetto dell’istanza, ma anche l’imposizione di ulteriori sanzioni economiche a carico dell’assistito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico, in quanto privo di una critica effettiva e specifica nei confronti della decisione impugnata e delle sue motivazioni.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Secondo la Corte, un motivo è generico quando manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, limitandosi a enunciare un vizio senza svilupparlo concretamente.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47531 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47531 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a SIRACUSA il 13/12/1992
avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazion di legge in ordine al trattamento sanzionatorio è generico in quanto privo di effettiva censura confronti della decisione impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato; che invero la sentenza ha accolto il motivo in punto di trattamento sanzionatorio riducendo mena in altra ritenuta maggiormente congrua; che, infatti, il ricorso è inammissibile genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentat dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (t tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/11/2024.