Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate nelle sedi appropriate. Un ricorso generico, privo di critiche specifiche e argomentate, rischia di essere un’arma spuntata. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando inammissibile un ricorso proprio per la vaghezza e la novità dei motivi proposti. Analizziamo insieme la decisione per capire le implicazioni pratiche per chiunque affronti un procedimento legale.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, tramite il suo difensore, aveva sollevato due questioni principali: un vizio di motivazione e una violazione di legge riguardo all’omessa applicazione di una causa di non punibilità e a un trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo. Questi motivi, tuttavia, rappresentavano il fulcro del suo tentativo di ribaltare la decisione di secondo grado.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Generico
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha rapidamente liquidato, dichiarandolo inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate (la non punibilità o l’entità della pena), poiché ha riscontrato un vizio preliminare e insuperabile: la genericità dei motivi. Secondo i giudici, le censure erano formulate in modo astratto, “meramente evocate e indeducibili”, ovvero prive di una critica effettiva e concreta rivolta alla specifica motivazione della sentenza d’appello.
L’importanza dei motivi d’appello
Un punto cruciale evidenziato dalla Corte è che i motivi proposti in Cassazione non erano mai stati sottoposti al vaglio della Corte d’Appello. Questo significa che si chiedeva alla Cassazione di pronunciarsi su questioni che il giudice del grado precedente non aveva mai avuto l’opportunità di esaminare. Tale prassi è inammissibile, poiché il ricorso per cassazione non può introdurre temi di indagine completamente nuovi.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Inammissibile?
La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è riesaminare i fatti per una terza volta, ma assicurare l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. Per fare ciò, il ricorso deve evidenziare errori specifici (violazioni di legge o vizi di motivazione) commessi dal giudice precedente. Un ricorso generico, che si limita a lamentare un’ingiustizia senza dialogare criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, non permette alla Corte di svolgere la sua funzione. Di conseguenza, il ricorso viene dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila euro.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza è un monito importante: la preparazione di un atto di impugnazione richiede rigore e specificità. Non è sufficiente essere convinti della propria ragione; è indispensabile articolare le censure in modo chiaro, pertinente e, soprattutto, in dialogo con la decisione che si intende criticare. Introdurre argomenti nuovi solo in Cassazione è una strategia destinata al fallimento. La decisione finale, pertanto, non solo conferma la condanna precedente ma aggiunge un ulteriore onere economico per il ricorrente, a dimostrazione che un’impugnazione mal formulata non è solo inefficace, ma anche controproducente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, privi di una critica effettiva alla sentenza impugnata, e soprattutto perché le questioni sollevate non erano mai state sottoposte all’esame della Corte d’Appello.
Cosa si intende per ‘motivi generici’ in un ricorso?
Per motivi generici si intendono quelle censure che non specificano in modo chiaro e concreto gli errori di diritto o i vizi di motivazione della sentenza che si contesta, limitandosi a una critica astratta o a ripetere argomentazioni già respinte senza confrontarsi con la logica del giudice precedente.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6937 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6937 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 05/07/1975
avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME AgostinoCOGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo ed il secondo motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all’omessa applicazione della causa di non punibilità e al trattamen sanzionatorio, ritenuto eccessivo, risultano motivi generici in. quanto privi di effettiva ce meramente evocata e indeducibili perché mai sottoposti al vaglio della Corte di appello;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/01/2025.