Ricorso Generico: Le Conseguenze dell’Inammissibilità secondo la Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede specificità e rigore. Un ricorso generico, ovvero un atto che non si confronta criticamente con la decisione impugnata, è destinato all’inammissibilità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ce lo ricorda, delineando le pesanti conseguenze economiche per il ricorrente: non solo il pagamento delle spese, ma anche una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché la precisione nei motivi di ricorso è fondamentale.
I Fatti del Caso in Esame
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli. L’interessato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e una violazione di legge da parte dei giudici di secondo grado.
Tuttavia, l’atto di impugnazione è stato sottoposto al vaglio di legittimità della Suprema Corte, che ne ha analizzato la struttura e il contenuto per valutarne l’ammissibilità prima ancora di poterne esaminare il merito.
La Decisione della Corte: un ricorso generico è inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di questa drastica decisione risiede nella natura stessa dell’atto presentato: è stato qualificato come ricorso generico. I giudici hanno osservato che l’impugnazione si dipanava attraverso la “mera esposizione di massime giurisprudenziali e di proposizioni astratte”.
In altre parole, il ricorrente si è limitato a citare principi di diritto e sentenze precedenti senza però creare un collegamento logico e critico con le specifiche argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello. Un ricorso efficace deve, al contrario, smontare punto per punto il ragionamento del giudice precedente, evidenziandone gli errori di diritto o le lacune motivazionali. In assenza di questa correlazione, l’atto diventa un mero esercizio di stile, privo della concretezza necessaria per essere esaminato.
Le Motivazioni della Condanna
La conseguenza principale dell’inammissibilità è stata la condanna del ricorrente a sostenere due tipi di oneri economici, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
In primo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali, ovvero i costi che lo Stato ha sostenuto per la gestione del procedimento.
In secondo luogo, e più significativamente, è stato condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende. La Corte ha motivato l’applicazione di questa sanzione sottolineando che non è stata ravvisata un'”assenza di colpa” nella determinazione della causa di inammissibilità. Citando una storica sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000), i giudici hanno ribadito che chi attiva inutilmente la macchina della giustizia con un ricorso palesemente inammissibile deve farsi carico delle conseguenze, anche economiche.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un monito chiaro: la redazione di un ricorso per Cassazione è un’attività che non ammette superficialità. Le implicazioni pratiche sono evidenti:
1. Necessità di Specificità: I motivi di ricorso devono essere specifici, pertinenti e criticamente orientati verso la sentenza impugnata. Non basta enunciare principi di diritto; è indispensabile dimostrare come tali principi siano stati violati nel caso concreto.
2. Rischio Economico: Un ricorso mal formulato non è solo inefficace, ma anche costoso. Oltre a non ottenere il risultato sperato, il ricorrente si espone a una condanna economica certa e talvolta ingente.
In definitiva, la decisione rafforza il principio secondo cui l’accesso alla giustizia di legittimità deve essere esercitato con responsabilità, per evitare di appesantire il sistema giudiziario con impugnazioni prive dei requisiti minimi di legge.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché “totalmente generico”, cioè si limitava a esporre massime giurisprudenziali e proposizioni astratte senza correlarle in alcun modo con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso generico?
La persona che ha presentato il ricorso è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Su quale base giuridica si fonda la condanna alla sanzione pecuniaria?
La condanna si basa sull’articolo 616 del codice di procedura penale. La Corte ha ritenuto che non vi fosse assenza di colpa nella presentazione di un ricorso inammissibile, come chiarito anche da una sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38890 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38890 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ACERRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME, che deduce il vizio d motivazione e la violazione di legge, è inammissibile perché totalmente generico, in quanto si dipana attraverso la mera esposizione di massime giurisprudenziali e di proposizioni astratte, che non si correlano in alcun modo con le argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della (passa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della 4ssa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.