Ricorso Generico: La Cassazione Sancisce l’Inammissibilità per Mancanza di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Un’impugnazione non può limitarsi a una generica contestazione, ma deve articolare critiche puntuali e circostanziate. L’ordinanza in esame della Suprema Corte ribadisce con forza questo principio, dichiarando inammissibile un ricorso generico e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione. Analizziamo questa decisione per comprendere i requisiti essenziali di un ricorso e le conseguenze della loro violazione.
I Fatti del Processo
Il caso nasce da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di impugnazione sollevato dal ricorrente riguardava il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante specifica, prevista dall’articolo 62, n. 4 del codice penale. Secondo la difesa, la Corte territoriale aveva errato nel negare tale beneficio, ma il ricorso si limitava a contestare la correttezza della motivazione senza fornire elementi specifici a supporto della propria tesi.
La Decisione della Corte e il problema del ricorso generico
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9024 del 2025, ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente. Il cuore della decisione risiede nella qualificazione dell’impugnazione come ricorso generico. La Suprema Corte ha ritenuto che il motivo presentato fosse vago e indeterminato, privo dei requisiti minimi prescritti dalla legge per poter essere esaminato nel merito.
L’Importanza dell’Art. 581 del Codice di Procedura Penale
Il riferimento normativo cruciale è l’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. In altre parole, non basta affermare che una sentenza è sbagliata; è necessario spiegare perché è sbagliata, indicando con precisione i passaggi della motivazione che si contestano e gli argomenti giuridici a sostegno della propria tesi.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha evidenziato come la sentenza impugnata presentasse una motivazione logicamente corretta e coerente, in particolare nelle pagine 13 e 14 citate nel provvedimento. A fronte di questa motivazione, il ricorrente non ha indicato gli specifici elementi su cui si fondava la sua censura. Questo ha impedito al giudice dell’impugnazione, ovvero alla Cassazione, di compiere il proprio dovere: individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato sulla decisione. Un ricorso generico paralizza di fatto la funzione della Corte, che non può sostituirsi al difensore nell’individuare le ragioni del gravame. Per questi motivi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Conclusioni
La decisione in commento è un monito fondamentale per tutti gli operatori del diritto. La redazione di un atto di impugnazione, specialmente in sede di legittimità, deve essere un esercizio di precisione e chiarezza. La genericità non è solo un difetto stilistico, ma una carenza strutturale che conduce a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria per il ricorrente. Per garantire una tutela efficace, è indispensabile che ogni critica alla sentenza impugnata sia supportata da argomentazioni specifiche, puntuali e direttamente collegate al testo del provvedimento contestato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto un ricorso generico e indeterminato, in quanto non specificava in modo chiaro e puntuale gli elementi di critica contro la motivazione della sentenza impugnata.
Quale norma specifica non è stata rispettata dal ricorrente?
Il ricorrente non ha rispettato i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che impone di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno dell’impugnazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9024 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9024 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANZARO il 25/01/1961
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. i quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda in particolare pag. 13-14 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.