Ricorso Generico: Quando l’Appello in Cassazione è Destinato al Fallimento
Un ricorso generico è uno degli errori più comuni e gravi che si possano commettere nel processo penale, destinato quasi sempre a una declaratoria di inammissibilità. L’ordinanza n. 6175/2024 della Corte di Cassazione ce ne offre un chiaro esempio, illustrando come la mancanza di specificità nei motivi di appello conduca non solo al rigetto, ma anche a conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo questa decisione per comprendere i requisiti di un ricorso efficace.
I Fatti del Caso
Il caso nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro. La difesa contestava due punti principali: la mancata concessione delle attenuanti generiche e la conferma della recidiva. L’imputato, attraverso i suoi legali, lamentava vizi di motivazione e violazione di legge da parte della corte territoriale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato l’atto di impugnazione e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione, sebbene sintetica, è estremamente chiara nel delineare i principi procedurali violati.
Le Motivazioni: Perché un ricorso generico è inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Cassazione ha respinto il ricorso. I giudici hanno stabilito che l’appello era affetto da una genericità insuperabile. Ecco i punti salienti del ragionamento della Corte:
Mancanza di Confronto con la Sentenza Impugnata
Il ricorso non si confrontava minimamente con le argomentazioni logiche e corrette della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva negato le attenuanti generiche basandosi su elementi concreti: l’assenza di fattori positivi da valorizzare e, al contrario, la presenza di numerosi precedenti penali recenti e specifici (tra cui minaccia, lesioni, estorsione e rapina). Questi elementi delineavano una chiara e maggiore propensione a delinquere dell’imputato.
Irrilevanza delle Argomentazioni Difensive
Le doglianze del ricorrente erano astratte e non scalfivano il nucleo della motivazione della sentenza di secondo grado. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato, citando la sentenza Scicchitano (n. 34270/2007): un ricorso è inammissibile se manca qualsiasi correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione stessa. In altre parole, non si può ignorare ciò che il giudice ha scritto, sperando che la Corte di Cassazione riesamini i fatti da capo.
Corretta Valutazione della Pericolosità Sociale
Anche se alcuni precedenti non erano direttamente sovrapponibili al reato in esame, la Corte ha specificato che erano stati correttamente valutati dalla Corte d’Appello come indicatori della pericolosità sociale del soggetto, giustificando così il trattamento sanzionatorio più severo e il diniego dei benefici.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito fondamentale per ogni difensore. Non è sufficiente elencare motivi di doglianza in modo astratto o ripetere argomenti già respinti senza una critica puntuale. Un ricorso efficace deve essere un dialogo serrato con la sentenza che si intende contestare, smontandone punto per punto le argomentazioni logico-giuridiche. Un ricorso generico non solo è inutile ai fini del processo, ma si traduce in un’ulteriore condanna economica per l’assistito. La specificità e la pertinenza non sono mere clausole di stile, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile per genericità, poiché non si è confrontato specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, la quale aveva motivato la sua decisione sulla base dei numerosi precedenti penali e della propensione a delinquere del ricorrente.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per negare le attenuanti generiche?
La Corte d’Appello ha basato la sua decisione sull’assenza di elementi favorevoli da valorizzare e sui numerosi, recenti e specifici precedenti penali del ricorrente, che dimostravano una maggiore propensione a delinquere.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6175 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6175 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esamiNOME il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso, con cui si deducono complessivamente tre motivi afferenti l mancata concessione delle attenuanti generiche e la ritenuta recidiva, sotto forma di vizi motivazione e violazione di legge, risulta generico nella parte in cui non si confronta c corrispondenti questioni trattate con motivazione congrua e corretta dalla Corte di appello c ha fatto pertinente riferimento all’assenza di elementi favorevoli da valorizzare e ai nume precedenti penali, recenti e specifici del ricorrente (a nulla rilevando la tipologia di contestata che non attiene a sovrapponibili profili), e alla maggiore propensione a delinqu corroborata dalla natura, gravità (minaccia, lesioni, estorsione e rapina), epoca e specificit precedenti;
rilevato che detto ultimo elemento, seppure non preso in esame ai fini della specificit della contestata recidiva, risulta correttamente apprezzato ai fini della giudicata perico quanto a contestata recidiva reiterata infraquinquennale;
rilevato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca o indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quel poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 d 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/01/2024.