Ricorso Generico: la Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Quando si presenta un’impugnazione in Cassazione, è fondamentale che i motivi siano chiari, specifici e dettagliati. Un ricorso generico, ovvero un atto che si limita a contestazioni vaghe senza indicare con precisione le ragioni della doglianza, è destinato all’inammissibilità. Una recente ordinanza della Suprema Corte lo ribadisce, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
Un individuo, già condannato nei primi due gradi di giudizio, ha proposto ricorso per cassazione. La difesa lamentava, tra le altre cose, il mancato riconoscimento della continuazione per un ulteriore reato rispetto a quelli per cui era già stata applicata. Tuttavia, la Corte d’Appello aveva già riconosciuto la continuazione tra i reati ascritti all’imputato, come emergeva chiaramente dalle sentenze di primo e secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione e il concetto di ricorso generico
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso. L’atto di impugnazione non può essere una mera ripetizione di lamentele già esaminate o una contestazione astratta, ma deve indicare in modo puntuale e argomentato le presunte violazioni di legge o i vizi della motivazione della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
I giudici di legittimità hanno osservato che il ricorso era, appunto, generico. Il ricorrente non aveva specificato in modo adeguato quale ulteriore reato avrebbe dovuto essere giudicato in continuazione con quelli già oggetto delle sentenze precedenti. La difesa si è limitata a una richiesta vaga, senza fornire gli elementi necessari alla Corte per valutare la fondatezza della pretesa. Dal momento che la continuazione tra i reati già contestati era stata riconosciuta nei gradi di merito, il ricorso mancava di un oggetto specifico e concreto su cui la Corte potesse pronunciarsi.
Di conseguenza, non potendo entrare nel merito di una richiesta così formulata, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione. Questa decisione ha comportato due conseguenze economiche per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese del procedimento e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Conclusioni
Questa ordinanza sottolinea l’importanza di redigere atti di impugnazione chiari e ben argomentati. Un ricorso generico non solo è inefficace ai fini della difesa, ma espone il ricorrente a sanzioni economiche. Per gli operatori del diritto, ciò rappresenta un monito a formulare i motivi di ricorso con la massima precisione, indicando specificamente le parti della sentenza che si contestano e le norme che si ritengono violate. Per i cittadini, è la conferma che l’accesso alla giustizia, specialmente ai massimi livelli, richiede il rispetto di regole procedurali precise, finalizzate a garantire l’efficienza e la serietà del processo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico, in quanto non specificava adeguatamente quale ulteriore reato dovesse essere giudicato in continuazione con quelli già oggetto delle sentenze precedenti.
Cosa significa che i giudici di primo e secondo grado avevano già riconosciuto la continuazione?
Significa che le corti di merito avevano già applicato l’istituto della continuazione tra i reati per cui l’imputato era stato processato, unificandoli sotto un’unica pena più mite, come previsto dalla legge quando più reati derivano da un medesimo disegno criminoso.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46493 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46493 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a OTTAVIANO il 16/03/1983
avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che il ricorso è generico, posto che dalla lettura della sentenza di primo e secondo grado risulta che al ricorrente è stata riconosciuta la continuazione tra i reati a lui ascritti (pg.2 C.d.A e pg.5 Trib.), sicchè non si specifica adeguatamente quale ulteriore reato dovesse essere giudicato in continuazione con quelli oggetto delle predette sentenze;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024
Il Consigliere es COGNOME
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La Presidente