Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18428 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 06/05/2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 18428 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Composta da
Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Tivoli il 22/09/1994
avverso la sentenza del 11/02/2025 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME ricorso trattato con procedura de plano .
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma con sentenza del 11/02/2025 – su concorde richiesta delle parti – applicava a NOME COGNOME la pena di anni tre, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro millequattrocento di multa per i reati ascrittigli.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la nullità della sentenza, ritenendo carente, contraddittoria e manifestamente illogica la motivazione. Evidenzia che Ł necessario che il giudice supporti il ragionamento logico giuridico posto a base della decisione, atteso che le interpretazioni di merito devono adagiarsi su una base giuridica con argomentazioni il piø possibile giustificative della condanna.
Il ricorso Ł inammissibile.
Ed invero, Ł articolato su censura non consentita, perchØ generica, atteso che si limita ad una apodittica affermazione, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, invero, la doglianza si limita ad una mera asserzione, senza esplicitarne i motivi sottesi, per cui non Ł dato comprendere le ragioni per le quali la motivazione sarebbe viziata.
Orbene, la funzione tipica dell’impugnazione Ł quella della critica argomentata avverso il
provvedimento cui si riferisce, tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, anche al fine di delimitare con precisione l’oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sez. 6, n. 39247 del 12/07/2013, COGNOME, Rv. 257434 – 01; Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254204 – 01). Contenuto essenziale del ricorso in cassazione Ł, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822 – 01). L’indeterminatezza e la genericità del motivo lo condannano di conseguenza alla inammissibilità.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/05/2025.
Il Presidente NOME COGNOME