Ricorso Generico: Quando l’Impugnazione è Inammissibile
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede rigore e precisione. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda l’importanza di formulare un’impugnazione specifica, pena la sua inammissibilità. Il caso in esame riguarda un ricorso generico avverso una condanna per furto pluriaggravato, dichiarato inammissibile con condanna alle spese per il ricorrente.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto pluriaggravato, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della sentenza di condanna. Tuttavia, l’atto di impugnazione presentato si è rivelato problematico non per il merito delle accuse, ma per la sua stessa struttura e formulazione.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso generico
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione fondamentale risiede nella sua natura intrinsecamente generica. Invece di contestare punto per punto le argomentazioni logico-giuridiche sviluppate dalla Corte di Appello nella sentenza impugnata, il ricorrente ha formulato censure vaghe e, cosa ancora più grave, rivolte di fatto alla sentenza di primo grado del Tribunale. Questo errore strategico e formale ha impedito ai giudici di legittimità di entrare nel merito delle questioni sollevate.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione su argomentazioni chiare e in linea con i principi consolidati della procedura penale. In primo luogo, ha evidenziato come il ricorso violasse palesemente il requisito di specificità dei motivi, sancito dall’art. 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale. Tale norma impone al ricorrente di indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
I giudici hanno sottolineato che un ricorso generico non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, non permette al giudice dell’impugnazione di individuare con precisione i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato. Un indicatore inequivocabile di tale genericità, come rilevato dalla Corte, è stato il fatto che le critiche fossero indirizzate alla decisione del Tribunale e non a quella della Corte d’Appello, che era l’unico provvedimento oggetto del giudizio di Cassazione. Mancando un confronto diretto e puntuale con la sentenza di secondo grado, l’appello perde la sua funzione e non può essere accolto.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’impugnazione non è un mero atto di dissenso, ma un’articolata critica tecnica che deve dialogare con la decisione che intende demolire. La declaratoria di inammissibilità non è solo una sanzione processuale, ma comporta conseguenze economiche concrete per il ricorrente. In questo caso, oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, è stato disposto il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di redigere atti di impugnazione accurati, specifici e pertinenti, evitando formulazioni generiche che, oltre a non produrre alcun effetto utile, determinano un esito sfavorevole e un ulteriore aggravio di costi.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. Non conteneva una critica specifica e puntuale alle motivazioni della sentenza della Corte d’Appello, ma si rivolgeva in modo vago alla decisione di primo grado, violando così i requisiti di legge.
Cosa si intende per ricorso generico?
Per ricorso generico si intende un’impugnazione che non indica in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta. In pratica, non si confronta adeguatamente con le argomentazioni della sentenza che contesta, rendendo impossibile per il giudice valutare nel merito le censure.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3307 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3307 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il 14/09/1994
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 34665/2024 – Consigliere COGNOME – Ud. 18 dicembre 2024
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la sua condanna per il reato di furto pluriaggravato;
Considerato che il ricorso – che deduce violazione di legge e vizi motivazionali – non si confronta in alcun modo con quanto puntualmente argomentato nella sentenza impugnata e, pertanto, è del tutto generico, privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; un indicatore formidabile d genericità del ricorso è altresì dato dal fatto che esso si rivolge non già alla sentenza de Corte di appello, ma a quella del Tribunale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 dicembre 2024