Ricorso generico: la Cassazione conferma l’inammissibilità e la condanna alle spese
Presentare un’impugnazione in ambito penale è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole precise per essere efficace. Un ricorso generico, ovvero un atto che non articola in modo specifico le proprie censure, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione lo ribadisce con chiarezza, sottolineando le gravi conseguenze per chi non rispetta i requisiti di legge.
Il Caso in Analisi
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello di Firenze. L’imputato, tramite il suo difensore, contestava la decisione di secondo grado lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione. Tuttavia, l’atto di impugnazione non andava oltre a queste affermazioni generali.
I Requisiti di Legge per un Ricorso Valido
Il Codice di procedura penale, all’articolo 581, comma 1, lettera c), stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Questo significa che non è sufficiente lamentare un errore in astratto, ma è necessario:
* Identificare con precisione i punti della sentenza che si contestano.
* Spiegare perché si ritengono errati, sulla base di argomentazioni giuridiche e fattuali.
* Collegare la censura alla decisione del giudice di merito.
Lo scopo di questa norma è duplice: permettere al giudice dell’impugnazione di comprendere esattamente l’oggetto del contendere e garantire il corretto svolgimento del processo, evitando ricorsi puramente dilatori o esplorativi.
La Decisione della Cassazione sul Ricorso Generico
La Suprema Corte, analizzando l’atto presentato, ha concluso che si trattava di un ricorso generico e, come tale, inammissibile. I giudici hanno evidenziato come l’appellante si fosse limitato a una critica vaga e aspecifica, senza confrontarsi concretamente con la motivazione della sentenza impugnata, che peraltro era stata ritenuta logicamente corretta.
Le Motivazioni della Corte
Nelle motivazioni dell’ordinanza, la Corte ha spiegato che il ricorso era “privo dei requisiti prescritti” perché, di fronte a una motivazione logicamente coerente, non indicava “gli elementi che sono alla base della censura formulata”. Tale genericità non consentiva al giudice dell’impugnazione di “individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato”. In sostanza, un’impugnazione formulata in termini così ampi e indeterminati non permette alla Corte di svolgere la sua funzione di controllo sulla legittimità della decisione precedente. Il motivo di ricorso è stato quindi giudicato non solo generico, ma anche aspecifico rispetto alla responsabilità dell’imputato come delineata dai giudici di merito.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Sanzioni
La declaratoria di inammissibilità ha comportato conseguenze significative per il ricorrente. Oltre a vedere il suo appello respinto senza un esame nel merito, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore e specificità. Un ricorso generico non solo è inefficace, ma espone anche a sanzioni economiche, rendendo la difesa del proprio assistito vana e costosa.
Cosa si intende per ricorso generico in ambito penale?
Un ricorso generico è un atto di appello che non specifica in modo chiaro e dettagliato i motivi della contestazione, omettendo di indicare gli elementi di fatto e di diritto su cui si basa la critica alla sentenza impugnata, come invece richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile per genericità?
La conseguenza principale è che il ricorso non viene esaminato nel merito, rendendo definitiva la sentenza impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso ammonta a 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
Perché è fondamentale indicare specificamente i motivi del ricorso?
È fondamentale perché consente al giudice dell’impugnazione di comprendere esattamente quali parti della sentenza precedente sono contestate e su quali basi. Solo così il giudice può esercitare correttamente la sua funzione di controllo e revisione della decisione, valutando la fondatezza delle critiche mosse.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4239 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4239 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 26/06/1977
avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
che, invero, il motivo di ricorso è generico e aspecifico rispetto alla motivazione dei giudici del merito in punto di responsabilità dell’odierno ricorrente;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della’ ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’19 novembre 2024
Il Consigliere COGNOME
Il Presidente