Ricorso generico: Inammissibilità e Condanna alle Spese
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale che richiede precisione e rigore tecnico. Un ricorso generico, ovvero un atto che non articola critiche specifiche e motivate contro la sentenza impugnata, è destinato a un esito infausto: l’inammissibilità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, condannando il ricorrente non solo alla sconfitta processuale ma anche a significative sanzioni economiche.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. Il ricorrente, ritenendo ingiusta la decisione dei giudici di secondo grado, decideva di adire la Suprema Corte di Cassazione per ottenere l’annullamento della pronuncia a suo sfavore. L’atto di impugnazione, tuttavia, si è rivelato il punto debole della sua strategia difensiva.
La Decisione della Corte: il problema del ricorso generico
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile con una motivazione tanto sintetica quanto perentoria. I giudici hanno rilevato che l’atto era “palesemente generico”. Questo significa che le censure mosse contro la sentenza d’appello erano vaghe e non si confrontavano in modo costruttivo e puntuale con le argomentazioni sviluppate dai giudici di merito per fondare la loro decisione di condanna.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del diritto processuale: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si riesamina l’intera vicenda. È, invece, un giudizio di legittimità, volto a verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Per questo motivo, chi presenta un ricorso deve indicare con precisione quali sono gli errori di diritto o i vizi logici della sentenza impugnata. Un ricorso generico che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte o a lamentare genericamente l’ingiustizia della decisione, senza un confronto critico con la motivazione del provvedimento contestato, non assolve a questa funzione. La Corte ha ritenuto che l’impugnazione in esame rientrasse pienamente in questa categoria, mancando di quel necessario livello di specificità che avrebbe permesso un esame nel merito.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento riafferma un insegnamento fondamentale per chiunque affronti un processo: la forma è sostanza. L’esito negativo non si è limitato alla sola dichiarazione di inammissibilità. Coerentemente con la legge, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione non solo punisce l’abuso dello strumento processuale, ma serve anche da deterrente contro la presentazione di impugnazioni superficiali e dilatorie. La decisione sottolinea quindi l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica qualificata, capace di formulare atti che rispettino i rigorosi requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge per accedere al giudizio di legittimità.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’?
Secondo la decisione, un ‘ricorso generico’ è un atto di impugnazione che critica l’affermazione di responsabilità in modo vago, senza confrontarsi specificamente e in alcun modo con le ragioni e le motivazioni contenute nella sentenza che si sta contestando.
Qual è la conseguenza principale di presentare un ricorso generico alla Corte di Cassazione?
La conseguenza principale è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo comporta che la Corte non esamina il merito della questione e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, che in questo caso ammonta a 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
Perché un ricorso non può essere generico?
Un ricorso deve essere specifico perché il suo scopo è sottoporre al controllo del giudice superiore la correttezza della decisione precedente. Per consentire questo controllo, è indispensabile che l’atto di impugnazione indichi con precisione quali parti della sentenza si contestano e per quali motivi, instaurando un dialogo critico con le motivazioni del provvedimento impugnato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4670 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4670 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARLETTA il 23/01/1971
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è palesemente generico nel censurare l’affermazione di responsabilità e le sue ragioni non confrontandosi in alcun modo con la sentenza impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa amento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d Ila Cassa delle ammende.
Così deciso il 13.12.2024