Ricorso Generico in Cassazione: Analisi di un Caso di Inammissibilità
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rigore con cui si rispettano le regole procedurali. Un esempio lampante è la necessità di redigere un atto di impugnazione in modo specifico e dettagliato. Un ricorso generico, infatti, rischia di essere dichiarato inammissibile, precludendo ogni possibilità di esame nel merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’occasione preziosa per approfondire questo principio fondamentale.
I Fatti del Procedimento
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Taranto. L’imputato, ritenendosi ingiustamente condannato, decideva di impugnare la decisione, portando la questione all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione. Il fulcro della sua contestazione riguardava la motivazione addotta dai giudici di secondo grado per affermare la sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con un’ordinanza sintetica ma incisiva, la Corte di Cassazione ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente, dichiarando il suo ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti formali dell’atto di impugnazione. Oltre alla declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: perché un ricorso generico è inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione sul principio della genericità dei motivi di ricorso, sanzionato dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Secondo i giudici supremi, il motivo presentato era ‘generico per indeterminatezza’. In altre parole, il ricorrente si era limitato a contestare la correttezza della motivazione della sentenza impugnata senza però indicare gli elementi specifici che, a suo avviso, ne minavano la logicità o la coerenza.
A fronte di una motivazione della Corte d’Appello ritenuta ‘logicamente corretta’, il ricorrente non ha fornito alla Cassazione gli strumenti per individuare i presunti vizi e, di conseguenza, per esercitare il proprio sindacato di legittimità. Un’impugnazione efficace non può consistere in una mera critica astratta, ma deve articolarsi in censure puntuali e argomentate, capaci di mettere in discussione specifici passaggi della decisione contestata.
Le conclusioni: conseguenze pratiche e sanzioni
Le implicazioni di questa ordinanza sono chiare e severe. La declaratoria di inammissibilità del ricorso rende definitiva la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. Oltre a ciò, la sanzione economica imposta sottolinea la serietà con cui l’ordinamento considera l’abuso dello strumento processuale attraverso la proposizione di ricorsi privi dei requisiti minimi di legge. Questo caso ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque si approcci al processo penale: la forma è sostanza. La redazione di un atto di impugnazione richiede la massima precisione e specificità, poiché un ricorso generico non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche costi significativi per chi lo propone.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto un ricorso generico e indeterminato, in quanto privo dei requisiti specifici prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale. Il ricorrente non ha indicato chiaramente gli elementi a fondamento della sua censura.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa contestava il ricorrente nel suo motivo di ricorso?
Il ricorrente contestava la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità nella sentenza della corte d’appello, ma lo ha fatto in modo generico e non specifico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28748 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28748 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CRISPIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il motivo di ricorso che contesta che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico pe indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, l c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnat logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censur formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i riliev mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato che il ricorso deve essere dischiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2024
Il Censigliere Estensore
Il Pre ‘ ente