Ricorso Generico: Quando l’Impugnazione è Destinata al Fallimento
Presentare un ricorso generico in Cassazione è una strategia processuale che quasi sempre si rivela controproducente. Una recente ordinanza della Suprema Corte lo conferma, dichiarando inammissibile un’impugnazione a causa della sua eccessiva indeterminatezza. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: i motivi di ricorso devono essere specifici, chiari e direttamente collegati alla sentenza che si intende contestare. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso per comprendere le ragioni della Corte e le conseguenze per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Napoli, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Tuttavia, l’atto di impugnazione si concentrava su un unico punto: la contestazione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente si limitava a lamentare tale diniego senza fornire elementi specifici o argomentazioni dettagliate che potessero mettere in discussione la logicità della motivazione della sentenza di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 9 luglio 2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione (ovvero se le attenuanti generiche fossero o meno meritate), ma si è fermata a un controllo preliminare sulla forma e la sostanza dell’atto di ricorso. La conseguenza di questa declaratoria di inammissibilità è stata duplice: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso Generico
Il cuore della decisione risiede nella violazione dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna una sentenza di indicare ‘i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta’.
La Cassazione ha chiarito che il ricorso generico presentato dall’imputato era del tutto privo di tali requisiti. Ecco perché:
1. Mancanza di Specificità: L’atto non individuava i passaggi specifici della motivazione della Corte d’Appello che si ritenevano errati o illogici. Si trattava di una critica astratta, non di una censura puntuale.
2. Impossibilità di Esercitare il Controllo Giurisdizionale: Un motivo di ricorso così vago non consente al giudice dell’impugnazione di comprendere quali siano i rilievi mossi alla sentenza. Di fatto, si impedisce alla Corte di esercitare il proprio sindacato, che è un controllo di legittimità e non un nuovo giudizio di merito.
3. Correttezza Logica della Sentenza Impugnata: La Corte ha rilevato che, a fronte di una motivazione della sentenza d’appello ‘logicamente corretta’, il ricorrente non ha fornito alcun elemento concreto capace di incrinarne la coerenza.
In sostanza, non basta dire ‘la sentenza è sbagliata’. È necessario spiegare dove, come e perché, indicando con precisione gli elementi di fatto e le norme di diritto che si assumono violate.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque si approcci a un’impugnazione. La redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi tecnica e approfondita della sentenza impugnata. Qualsiasi critica deve essere supportata da argomentazioni specifiche e pertinenti. Un ricorso generico, basato su doglianze astratte o ripetitive, non solo è destinato all’inammissibilità, ma espone il ricorrente a sanzioni economiche significative. La decisione serve da monito: la giustizia non è un forum per lamentele indeterminate, ma un sistema basato su regole precise che garantiscono il corretto svolgimento del processo e l’efficienza del sistema giudiziario.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico e indeterminato, non specificando i motivi di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, come invece richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che la critica mossa alla sentenza impugnata è astratta e non indica con precisione quali parti della motivazione siano ritenute errate o illogiche. Questo impedisce al giudice di individuare i rilievi specifici e di esercitare il proprio controllo di legittimità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32024 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32024 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso con il quale si contesta il diniego d circostanze attenuanti generiche è generico per indeterminatezza, perché pri dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (cf pag. 3), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi esercitare il proprio sindacato;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2024
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