Ricorso generico: quando l’impugnazione è destinata al fallimento
L’ordinanza in commento della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità di un’impugnazione penale, soffermandosi sul concetto di ricorso generico. Quando un atto di appello o di ricorso non dialoga criticamente con la decisione impugnata, ma si limita a riproporre doglianze astratte, la sua sorte è segnata: l’inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questa pronuncia per comprendere meglio i principi applicati.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso si concentravano esclusivamente sulla presunta erroneità del trattamento sanzionatorio, ovvero sulla quantificazione della pena inflitta dai giudici di merito. L’imputato lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione, sostenendo che la pena non fosse congrua.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che i motivi presentati fossero del tutto generici e non costituissero una critica effettiva e pertinente alla sentenza della Corte d’Appello. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La decisione della Cassazione si fonda su principi consolidati in tema di specificità dei motivi di impugnazione. Vediamo nel dettaglio le ragioni che hanno portato a questa conclusione.
Il Principio del Ricorso Generico
Il punto centrale della pronuncia riguarda la nozione di ricorso generico. Un’impugnazione non può essere una mera enunciazione di vizi teorici o una ripetizione di argomenti già esaminati. Per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e puntuale delle ragioni esposte nella decisione che si contesta. In altre parole, deve esserci una correlazione diretta tra le argomentazioni del ricorrente e quelle del provvedimento impugnato. Se l’atto di impugnazione ignora completamente la motivazione del giudice precedente, cade inevitabilmente nel vizio di aspecificità.
L’assenza di Critica alla Decisione Impugnata
Nel caso specifico, la Corte di Cassazione ha osservato che il ricorso era ‘meramente evocativo del vizio enunciato’. L’imputato si era limitato a lamentare un trattamento sanzionatorio ingiusto, senza però spiegare perché la motivazione della Corte d’Appello fosse errata o insufficiente. La Corte d’Appello, infatti, aveva giustificato la propria decisione, evidenziando come la pena base fosse stata fissata sul minimo edittale e come il bilanciamento tra le circostanze fosse stato operato in modo congruo. Il ricorso non ha affrontato questi punti, risultando di fatto un atto sterile e non pertinente.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per ogni difensore: un’impugnazione è un dialogo critico con una decisione giudiziaria, non un monologo. La presentazione di un ricorso generico non solo è un’azione processualmente inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche negative per l’assistito. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione alla Cassa delle ammende serve a disincentivare impugnazioni pretestuose, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. Per avere una possibilità di successo, ogni motivo di ricorso deve essere redatto con precisione, analizzando e contestando punto per punto le fondamenta logico-giuridiche della sentenza che si intende riformare.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se è considerato generico, ovvero se non contiene una critica specifica e puntuale delle ragioni esposte nella decisione impugnata, mancando di correlazione tra le proprie argomentazioni e quelle del provvedimento contestato.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ in base a questa ordinanza?
Per ricorso generico si intende un atto di impugnazione che si limita a enunciare un vizio in modo astratto (come la violazione di legge sul trattamento sanzionatorio) senza confrontarsi effettivamente con le motivazioni della sentenza che si sta appellando, ignorandone le affermazioni.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
Chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29870 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29870 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a MARTINA FRANCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazio di legge in ordine al trattamento sanzioNOMErio è generico in quanto privo di effettiva censura confronti della decisione impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato ed avendo la Corte di appello evidenziato come la pena base si attestasse sul minimo edittale, ritenendo congruo il giudizio in termini di equivalenza operato tra circostanze; che, infat ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione t le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 23694
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/07/2024