Ricorso Generico in Cassazione: Analisi di una Pronuncia di Inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede non solo una profonda conoscenza del diritto, ma anche una meticolosa attenzione alla tecnica redazionale. Un’impugnazione formulata in modo approssimativo può essere dichiarata inammissibile prima ancora che la Corte ne esamini il merito. Un esempio emblematico è il ricorso generico, una problematica che la Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha nuovamente sanzionato, ribadendo principi procedurali fondamentali e le severe conseguenze per chi non li rispetta.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Genova. L’appellante lamentava vizi di motivazione in merito a due aspetti cruciali: la quantificazione della pena inflittagli e la mancata verifica, da parte dei giudici di merito, dell’esistenza di eventuali cause di non punibilità previste dall’articolo 129 del codice di procedura penale. L’obiettivo del ricorso era, evidentemente, ottenere una revisione della condanna o una pena più mite.
La Decisione della Corte e il problema del ricorso generico
La Suprema Corte di Cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito delle doglianze. Con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di tale pronuncia risiede interamente nella modalità con cui l’atto di impugnazione è stato redatto. I giudici hanno qualificato il motivo di ricorso come ricorso generico, in quanto totalmente privo di una critica concreta e specifica rivolta alla sentenza impugnata.
In altre parole, il ricorrente si è limitato a enunciare un dissenso, senza però spiegare perché la motivazione della Corte d’Appello fosse errata, illogica o carente. Questo approccio viola uno dei cardini del processo di impugnazione: la necessità di un confronto diretto e puntuale con la decisione che si contesta.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha fondato la propria decisione su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Viene chiarito che un ricorso è inammissibile per genericità quando manca qualsiasi indicazione della correlazione tra le ragioni esposte nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione stessa. L’atto di appello non può semplicemente ignorare le argomentazioni del giudice precedente, altrimenti cade inevitabilmente nel vizio di aspecificità.
A sostegno di questa tesi, l’ordinanza richiama un precedente significativo (Cass. Pen., Sez. 4, n. 34270/2007), a dimostrazione della coerenza dell’orientamento della Corte su questo punto. La critica mossa alla sentenza di secondo grado deve essere mirata, pertinente e capace di evidenziare le specifiche falle logico-giuridiche del provvedimento. Non è sufficiente manifestare un generico malcontento o riproporre le stesse argomentazioni già respinte nel grado precedente senza un’analisi critica della motivazione che le ha disattese.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità non è una mera formalità, ma comporta conseguenze pratiche e onerose per il ricorrente. Come stabilito dalla Corte, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, in aggiunta, al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o redatti in violazione delle regole procedurali, che congestionano inutilmente il lavoro della Suprema Corte. La lezione che si trae da questa ordinanza è chiara: la redazione di un ricorso per Cassazione è un’attività che non ammette superficialità. Ogni motivo di impugnazione deve essere il frutto di un’attenta analisi della sentenza contestata e deve articolarsi in una critica precisa, specifica e logicamente argomentata. In assenza di tali requisiti, il rischio non è solo il rigetto nel merito, ma un’immediata e costosa declaratoria di inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto un
ricorso generico, ovvero privo di critiche specifiche e concrete contro le motivazioni della sentenza impugnata. Il ricorrente non ha adeguatamente correlato le sue lamentele con le argomentazioni esposte dai giudici d’appello.
Cosa si intende per ‘vizio di aspecificità’ di un ricorso?
Per ‘vizio di aspecificità’ si intende il difetto di un ricorso che non affronta direttamente le affermazioni e le motivazioni del provvedimento che contesta, limitandosi a formulare doglianze vaghe o a ripetere argomenti già noti, senza un confronto puntuale con la decisione impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21400 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21400 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esamiNOME il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla quantificazion della pena ed alla mancata verifica delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. risulta generico in quanto privo di concreta critica;
rilevato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca o indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quell poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 d 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna N ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/04/2024.