Ricorso generico: la Cassazione dichiara l’inammissibilità
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, sottolineando le conseguenze di un’impugnazione basata su motivi non specifici. Quando si presenta un ricorso generico, ovvero un atto che non si confronta puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata, il suo destino è segnato: l’inammissibilità. Analizziamo insieme la decisione per capire i principi applicati e le implicazioni pratiche per chiunque si approcci a un’impugnazione.
Il caso in esame: un appello respinto per aspecificità
Un imputato, condannato dalla Corte di Appello di Palermo, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi addotti lamentavano vizi di motivazione e violazione di legge nella sentenza di secondo grado, contestando la valutazione sulla sua responsabilità penale. Tuttavia, l’atto di impugnazione è stato giudicato dalla Suprema Corte come manifestamente infondato e, soprattutto, generico.
Il ricorrente, infatti, non aveva articolato una critica specifica e dettagliata contro le ragioni esposte dai giudici d’appello. L’impugnazione si limitava a riproporre censure generali senza stabilire una correlazione diretta con la motivazione della sentenza contestata. Questo approccio ha portato la Corte a considerare l’atto privo della necessaria specificità richiesta dalla legge.
Requisiti di ammissibilità: perché un ricorso generico non supera il vaglio
Perché un ricorso sia ammissibile, non è sufficiente elencare presunti errori o violazioni di legge. È fondamentale che l’atto di impugnazione dialoghi direttamente con la decisione che si contesta. L’appellante ha l’onere di dimostrare, punto per punto, dove e perché il ragionamento del giudice precedente sarebbe errato.
Un ricorso generico è quello che ignora le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a una critica astratta o alla mera riproposizione di argomenti già respinti, senza confutare le specifiche ragioni addotte dal giudice. La giurisprudenza, richiamata anche in questa ordinanza (Cass. Pen., n. 34270/2007), è costante nel sanzionare con l’inammissibilità questo tipo di impugnazioni, che non assolvono alla loro funzione critica e collaborativa nel processo.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha basato la sua decisione su due pilastri principali. In primo luogo, ha rilevato che la Corte di Appello aveva fornito una motivazione completa ed esauriente in risposta a tutte le censure già sollevate in sede di gravame. Pertanto, il ricorso risultava manifestamente infondato.
In secondo luogo, e in modo decisivo, ha evidenziato la genericità e l’aspecificità dei motivi proposti. I giudici hanno chiarito che un ricorso è inammissibile se manca “ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione”. L’atto non può semplicemente ignorare le affermazioni del provvedimento che contesta, altrimenti cade in un vizio di aspecificità insanabile. Di conseguenza, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile.
Le conclusioni: implicazioni pratiche per la redazione degli atti
La decisione conferma un principio fondamentale della procedura penale: la specificità dei motivi di impugnazione non è un mero formalismo, ma un requisito sostanziale. Per chi redige un ricorso, ciò significa che è essenziale studiare a fondo la motivazione della sentenza da impugnare e costruire le proprie argomentazioni come una critica puntuale e motivata a quel ragionamento. Non è sufficiente dissentire, ma è necessario spiegare perché la decisione è sbagliata, confrontandosi direttamente con le sue fondamenta logico-giuridiche. L’inosservanza di questo principio non solo porta alla reiezione del ricorso, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con un’ammenda di tremila euro.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato e generico. Mancava una correlazione specifica tra i motivi di ricorso e le ragioni argomentate nella sentenza impugnata, rendendo l’atto aspecifico.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ secondo questa ordinanza?
Un ricorso è generico quando non presenta una critica puntuale e dettagliata alla motivazione della decisione impugnata, ma si limita a censure astratte o a riproporre argomenti senza confrontarsi con il ragionamento del giudice che ha emesso la sentenza.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15194 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15194 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge i relazione alla ritenuta responsabilità risulta manifestamente infondato in considerazione del completa motivazione fornita dalla Corte di appello in ordine a tutte le censure svolte in sed gravame e generico in quanto privo di effettiva censura; che, infatti, il ricorso è inammiss per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragi argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/02/2024.