Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo cruciale nel sistema giudiziario, ma deve essere supportato da motivazioni precise e dettagliate. Un ricorso generico, ovvero privo di critiche specifiche, rischia di essere immediatamente respinto con conseguenze economiche per chi lo propone. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa regola procedurale e delle sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna da parte della Corte d’Appello di Catania, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. L’oggetto della contestazione erano due punti specifici della sentenza di secondo grado: il trattamento sanzionatorio applicato e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Tuttavia, l’atto di impugnazione si è rivelato problematico non per il merito delle questioni, ma per il modo in cui sono state presentate.
La Decisione della Corte: un Ricorso Generico non Supera il Vaglio
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 33087/2025, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: i motivi di ricorso devono essere specifici. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso con la decisione del giudice precedente; è necessario indicare con precisione quali sono stati gli errori logici o giuridici commessi nella motivazione della sentenza impugnata. Nel caso di specie, il ricorrente non ha saputo spiegare perché la valutazione della Corte d’Appello fosse viziata, limitandosi a una critica superficiale.
Le Motivazioni della Corte
La Cassazione ha evidenziato come il motivo unico presentato dal ricorrente fosse affetto da “genericità assoluta”. I giudici hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva, al contrario, “congruamente motivato” sia la quantificazione della pena sia il diniego delle attenuanti. Il ricorso, invece, non solo non confutava punto per punto tale motivazione, ma non spiegava nemmeno quali fossero gli “evidenti vizi logici” che asseriva fossero presenti. Questa mancanza di specificità rende l’impugnazione non scrutinabile nel merito e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La conseguenza diretta dell’inammissibilità è l’applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale. Questo articolo prevede che il ricorrente la cui impugnazione viene dichiarata inammissibile sia condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, il giudice impone il versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, il cui importo viene stabilito in base alla natura delle questioni sollevate. In questo caso, la Corte ha ritenuto equa una sanzione di 3.000 euro. Questa pronuncia ribadisce un monito fondamentale per gli operatori del diritto: la redazione di un ricorso deve essere un’operazione di precisione chirurgica. Un ricorso generico non solo non ottiene il risultato sperato, ma aggrava la posizione del cliente con ulteriori oneri economici.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché affetto da “genericità assoluta”, in quanto non specificava le ragioni concrete né i vizi logici per cui la motivazione della sentenza impugnata sarebbe stata errata.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Cosa ha stabilito la Cassazione riguardo alla motivazione della Corte d’Appello?
La Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse motivato in modo congruo e adeguato sia il trattamento sanzionatorio applicato sia il diniego delle attenuanti generiche, a differenza di quanto sostenuto in modo vago dal ricorrente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33087 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33087 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SIRACUSA il 31/08/1996
avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RG. 14682/25
Ritenuto che I motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Catania che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche, mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi logici della motivazione sul punto;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente