Ricorso Generico: Conseguenze e Decisione della Cassazione
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e aderenza alle norme procedurali. Un ricorso generico, privo di motivi specifici e pertinenti, non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il proponente. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ribadisce questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando il ricorrente a pagare spese e una cospicua sanzione.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza del Tribunale di Bologna. L’imputato, tramite il suo difensore, ha impugnato la decisione di primo grado, portando la questione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
Tuttavia, l’esito non è stato quello sperato. La Corte ha rapidamente chiuso il caso senza nemmeno entrare nel merito delle questioni sollevate.
La Decisione della Corte e la problematica del ricorso generico
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Questa decisione si basa su due pilastri fondamentali: la genericità dei motivi e la loro estraneità ai casi tassativamente previsti dalla legge per questo tipo di impugnazione.
La Corte ha stabilito che i motivi addotti non erano sufficientemente specifici e che, inoltre, il secondo motivo era stato proposto al di fuori delle ipotesi consentite dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Di fronte a un ricorso generico e palesemente infondato, i giudici hanno applicato la procedura semplificata “de plano”, come previsto dall’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale. Questo ha permesso una decisione rapida, basata solo sugli atti, senza la necessità di un’udienza.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono chiare e dirette. In primo luogo, il ricorso è stato giudicato generico in quanto non articolava critiche precise e circostanziate contro la sentenza impugnata, un vizio che ne preclude l’esame nel merito. In secondo luogo, è stato rilevato che le censure mosse non rientravano nel perimetro delle doglianze ammissibili secondo la normativa specifica (art. 448, comma 2-bis, c.p.p.), che limita strettamente i motivi di appello in determinati contesti procedurali.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come conseguenza automatica, la condanna del ricorrente. Egli è stato obbligato non solo a pagare le spese del procedimento, ma anche a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione non ha una funzione risarcitoria, ma punitiva e dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di impugnazioni futili o dilatorie che appesantiscono il sistema giudiziario.
Conclusioni
La decisione in esame offre un importante monito: l’accesso alla giustizia, specialmente in sede di legittimità, deve essere esercitato con rigore e serietà. Un ricorso generico o presentato per motivi non consentiti dalla legge viene sanzionato severamente. Gli avvocati hanno il dovere di redigere atti che siano specifici, pertinenti e giuridicamente fondati, per evitare non solo una sconfitta processuale, ma anche un ingente danno economico per i loro assistiti. La condanna alla Cassa delle ammende serve a rafforzare la responsabilità nel promuovere le impugnazioni, garantendo che solo le questioni meritevoli di approfondimento giungano all’attenzione della Suprema Corte.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è ritenuto generico?
L’ordinanza stabilisce che un ricorso generico viene dichiarato inammissibile. Ciò significa che la Corte non esamina il merito della questione e il provvedimento impugnato diventa definitivo. Il ricorrente viene inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Secondo quanto deciso nel caso specifico, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che la decisione è stata presa “de plano”?
Significa che la Corte di Cassazione ha deciso sull’inammissibilità del ricorso basandosi esclusivamente sugli atti scritti, senza la necessità di un’udienza pubblica, secondo la procedura semplificata prevista dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19794 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19794 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il 30/01/1988
avverso la sentenza del 17/01/2025 del TRIBUNALE di BOLOGNA
p ato avviso alle parti;)
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N.
3822/25
COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che l’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all’art. 337 cod. pen
applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.;
che il
ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla erronea qualificazione giuridica del fatto e al trattamento sanzionatorio;
che è inammissibile il motivo di ricorso sulla qualificazione giuridica del fatto, avendo giurisprudenza precisato che «in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti,
possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma
2-bis, cod.
proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l’errone qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto,
conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risul evidenti dal testo del provvedimento impugnato» (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, COGNOME, Rv. 272619), mentre il ricorso è sul punto generico;
che anche il secondo motivo di ricorso è generico e proposto al di fuori dei casi previs dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;
che l’inammissibilità del ricorso, «de plano» ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/05/2025