Ricorso Generico: Quando l’Appello Viene Respinsito
Presentare un appello in Cassazione è un passo cruciale nel sistema giudiziario, ma richiede il rispetto di requisiti formali e sostanziali ben precisi. Un ricorso generico, privo di specifiche censure alla sentenza impugnata, è destinato all’inammissibilità. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ribadisce questo principio, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado. Il caso giungeva quindi all’esame della Suprema Corte per la valutazione della fondatezza dei motivi di appello proposti.
La Decisione sul Ricorso Generico
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un unico, ma fondamentale, vizio dell’atto di appello: la sua genericità. Secondo i giudici, il ricorso era completamente privo di una reale censura, ovvero di una critica argomentata e specifica rivolta contro la decisione della Corte d’Appello. Di conseguenza, oltre a respingere l’appello, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni alla base dell’ordinanza sono chiare e si allineano a un orientamento giurisprudenziale consolidato. La Corte ha sottolineato che un ricorso è inammissibile per genericità quando i motivi presentati non contengono una “precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica”.
In altre parole, non è sufficiente manifestare un generico dissenso verso la sentenza impugnata. È necessario, invece, articolare critiche puntuali, identificando specifici errori logici o giuridici che si ritiene il giudice precedente abbia commesso. L’atto di appello deve consentire alla Corte di Cassazione di comprendere esattamente quali parti della sentenza sono contestate e per quali ragioni. In assenza di questa specificità, il ricorso si trasforma in un mero atto di lagnanza, privo della sostanza necessaria per avviare una revisione giudiziaria.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve come monito sull’importanza della tecnica redazionale negli atti giudiziari. Un ricorso generico non solo è inefficace per ottenere la riforma della sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche negative per chi lo propone. La condanna alle spese processuali e al pagamento di una sanzione alla Cassa delle ammende rappresenta un aggravio significativo. Per gli avvocati e i loro assistiti, la lezione è chiara: un appello efficace deve essere mirato, specifico e basato su argomentazioni giuridiche e fattuali solide, altrimenti il rischio di un’immediata dichiarazione di inammissibilità è estremamente elevato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico, ossia privo di una reale censura e di una precisa indicazione delle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento dell’impugnazione.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ secondo la Corte?
Per la Corte, un ricorso è generico quando i motivi addotti non contengono la precisa prospettazione delle ragioni di fatto o di diritto da sottoporre a verifica, limitandosi a una contestazione vaga della decisione impugnata.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31513 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31513 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 16/09/1978
avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME Carlo
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è generico in quanto privo di reale censura; che, infatti, il ricor inammissibile per genericità dei motivi allorché gli stessi non contengono la precis prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 168 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/07/2025