Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22933 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22933 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI GENOVA COGNOME nato a ACERRA il 11/12/1970
avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di
Potenza che ne ha confermato la responsabilità per il delitto aggravato di minaccia;
considerato che il primo motivo di ricorso – con cui si denunciano la violazione della le penale e l’illogicità della motivazione posta alla base dell’affermazione di responsabilità dell’imp
e la valutazione del compendio probatorio – lungi dal muovere compiute censure di legittimità, h prospettato, con assunti patentemente generici, un diverso apprezzamento del compendio probatorio
(segnatamente, della testimonianza della persona offesa e della perquisizione dell’imputato)
un’alternativa ricostruzione del fatto senza addurre effettivamente il travisamento (che non p essere utilmente denunciato per il tramite di riferimenti parcellizzati agli elementi i
compendiandone il tenore; cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 – 01); e contiene asserti parimenti del tutto generici sulle statuizioni oggetto del secondo motivo (cfr.
infra);
considerato che il secondo motivo – con cui si lamentano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena
e delle attenuanti generiche, nonché alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto – è patentemente generico poiché contiene le pred allegazione in termini del tutto assertivi non correlabili al caso di specie (Sez. 6, n. 8 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, COGNOME, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/03/2025.