Ricorso Generico: la Cassazione ribadisce l’Inammissibilità e la Condanna alle Spese
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Un atto di impugnazione non può limitarsi a una contestazione vaga, ma deve articolare in modo chiaro e specifico le ragioni di fatto e di diritto che lo sostengono. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un esempio lampante di come un ricorso generico sia destinato all’insuccesso, con conseguenze economiche significative per il ricorrente. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere l’importanza dei requisiti di specificità degli atti processuali.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla condanna di un individuo per un reato fiscale previsto dall’art. 10 del D.Lgs. 74/2000. L’imputato, dopo la conferma della condanna in appello, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione. Il suo ricorso si basava su un unico motivo: la violazione di legge relativa all’avvenuta prescrizione del reato. Tuttavia, la difesa si limitava a sollevare la questione in termini astratti, senza fornire elementi concreti a supporto della propria tesi.
La Decisione della Corte e l’Importanza dei Motivi Specifici
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Il fulcro della decisione risiede proprio nella genericità del motivo addotto. Secondo i giudici, il ricorrente si era limitato a contestare il tempus commissi delicti (il momento in cui il reato è stato commesso) senza però indicare in alcun modo quando, a suo avviso, la condotta illecita si sarebbe effettivamente realizzata.
Questo vizio procedurale si scontra direttamente con quanto richiesto dall’articolo 581, lettera d), del codice di procedura penale, che impone l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta al giudice. Un ricorso generico come quello presentato non permette alla Corte di valutare nel merito la fondatezza della doglianza, rendendo l’atto processualmente invalido.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nelle motivazioni, la Cassazione ha evidenziato che l’inosservanza del requisito di specificità dei motivi, previsto dall’art. 581 c.p.p., costituisce una causa di inammissibilità dell’impugnazione, come sancito dall’art. 591, lettera c), dello stesso codice. La Corte ha riscontrato una “assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso”, tale da precludere qualsiasi esame di merito.
Inoltre, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale. Stante l’inammissibilità del ricorso e non ravvisando un’assenza di colpa da parte del ricorrente, ha disposto una duplice condanna a suo carico: il pagamento delle spese processuali e il versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione ha lo scopo di scoraggiare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate o dilatorie, che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: non è sufficiente lamentare una violazione di legge, ma è indispensabile argomentarla con precisione, ancorando le proprie tesi a elementi fattuali e giuridici concreti. Per chi si rivolge alla giustizia, ciò significa affidarsi a una difesa tecnica che sappia redigere atti di impugnazione chiari, dettagliati e conformi ai requisiti di legge. Un ricorso generico non solo non offre alcuna possibilità di successo, ma espone anche al rischio concreto di subire ulteriori condanne economiche, aggravando la posizione processuale del ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Il ricorrente ha contestato la prescrizione del reato senza specificare quando la condotta contestata sarebbe stata realizzata, violando l’obbligo di indicare le ragioni specifiche di fatto e di diritto a sostegno dell’impugnazione.
Quali sono le conseguenze economiche dell’inammissibilità in questo caso?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa richiede il codice di procedura penale per un ricorso valido?
L’articolo 581, lettera d), del codice di procedura penale richiede che il ricorso contenga l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono le richieste. La mancanza di questa specificità rende il ricorso generico e, quindi, inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9538 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9538 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GRAZZANISE il 31/03/1967
avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all’art. 10 d.lgs.74/2000, deducendo con unico motivo, violazione di legge in ordine alla maturata prescrizione del reato.
Il ricorso è manifestamente infondato, posto che il ricorrente si limita a contestare il temp commissi delicti in modo generico, senza indicare quando la condotta contestata sarebbe stata realizzata,
Considerato che l’art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l’indicazione specifica d ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petítum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un’ assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. L’inosservanza del disposto dell’art. 581 lett. d) cod. proc. pen., sotto il profil genericità dei motivi addotti, è prevista dall’art. 591, lett. c), cod. proc. pen. quale ca inammissibilità.
Rilevato che, stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
estensore GLYPH
Così deciso in Roma il 08/11/2024
Il Presidente