Ricorso Generico: la Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente esprimere un generico dissenso. È necessario formulare critiche precise e puntuali, altrimenti il rischio è che venga dichiarato un ricorso generico, con conseguente inammissibilità. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con una recente ordinanza, che ha condannato un ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. La sentenza di secondo grado aveva confermato la sua responsabilità penale, basando parte della sua motivazione sulla sussistenza di un elemento specifico: la presenza di più persone al momento del fatto. L’imputato, non accettando la decisione, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione per chiederne l’annullamento.
La Decisione sul Ricorso Generico
La Corte di Cassazione, esaminato l’atto, ha emesso un’ordinanza di inammissibilità. I giudici hanno ritenuto che il ricorso fosse ‘palesemente generico’. Questa valutazione negativa non ha permesso di entrare nel merito della questione, fermando il processo al suo stadio preliminare. La decisione ha comportato non solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche l’applicazione di sanzioni economiche a carico del ricorrente.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Ritenuto Generico
La Corte ha spiegato in modo chiaro le ragioni della sua decisione. Il motivo principale dell’inammissibilità risiede nel fatto che l’atto di impugnazione non si confrontava in alcun modo con le argomentazioni della sentenza della Corte d’Appello. In particolare, il ricorrente ha omesso di contestare specificamente le ragioni per cui i giudici di merito avevano ritenuto provata la presenza di più persone. La sentenza impugnata faceva riferimento a una ‘specifica annotazione degli operanti’, un elemento di prova che il ricorrente ha completamente ignorato nel suo atto di ricorso. Un ricorso generico, come in questo caso, si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte o a formulare critiche vaghe, senza attaccare il nucleo logico-giuridico della decisione che si intende impugnare. Tale mancanza di specificità rende l’atto non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze concrete e onerose per il ricorrente. La Corte di Cassazione, oltre a respingere il ricorso, lo ha condannato al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, è stata disposta la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: le impugnazioni devono essere specifiche, pertinenti e critiche rispetto alla decisione impugnata. Presentare un ricorso generico non solo è inutile ai fini del riesame del caso, ma comporta anche significative sanzioni economiche, aggravando la posizione della parte che lo propone.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘palesemente generico’, in quanto non contestava in modo specifico le ragioni della decisione impugnata.
Quale elemento della sentenza precedente non è stato adeguatamente contestato dal ricorrente?
Il ricorrente non ha contestato la motivazione della sentenza d’appello relativa alla sussistenza dell’elemento costitutivo della presenza di più persone, che era stata accertata sulla base di una specifica annotazione degli operanti.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4677 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4677 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a BITONTO il 11/03/1978
avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è palesemente generico nel censurare l’affermazione di responsabilità e le sue ragioni non confrontandosi in alcun modo con la sentenza impugnata in ordine alla sussistenza dell’elemento costitutivo della presenza di più persone, accertata a seguito della specifica annotazione degli operanti richiamata in sentenza;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13.12.2024