Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità e la Condanna alle Spese
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo cruciale che richiede precisione e specificità. Un ricorso generico, che non articola in modo chiaro e puntuale le proprie censure, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ce lo ricorda, stabilendo non solo l’inammissibilità del gravame ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. Il ricorrente lamentava un ‘vizio di motivazione’ nella decisione di secondo grado, un motivo di impugnazione che, se fondato, può portare all’annullamento della sentenza. Tuttavia, la formulazione del ricorso è stata al centro dell’analisi della Suprema Corte.
La Decisione della Corte sul Ricorso Generico
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione, fermandosi a una valutazione preliminare sulla validità stessa dell’atto di impugnazione. La conseguenza di questa declaratoria è stata duplice e severa per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nella valutazione del motivo di ricorso come ‘palesemente generico’. La Corte ha osservato che l’imputato, nel lamentare il vizio di motivazione, non si era ‘confrontato in alcun modo con le ragioni della sentenza impugnata’. In altre parole, il ricorso si limitava a enunciare un difetto senza però specificare in quali punti la motivazione della Corte d’Appello sarebbe stata carente, illogica o contraddittoria.
Per la Cassazione, non è sufficiente affermare che una sentenza sia mal motivata; è indispensabile indicare con precisione le parti del provvedimento che si contestano e spiegare perché le argomentazioni del giudice inferiore sarebbero errate. Un’impugnazione che non segue questa logica è considerata un ricorso generico, inidoneo a innescare una valutazione di merito da parte della Corte Suprema.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso. Chi intende impugnare una sentenza deve redigere un atto che sia un vero e proprio dialogo critico con la decisione contestata, non una mera dichiarazione di dissenso. La sanzione dell’inammissibilità e le relative conseguenze economiche servono da monito: l’accesso alla giustizia di legittimità è riservato a censure serie, dettagliate e pertinenti. La presentazione di un ricorso generico non solo è inutile ai fini della difesa, ma si traduce anche in un costo economico significativo per il proponente.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono palesemente generici e non si confrontano in modo specifico con le ragioni contenute nella sentenza che si sta impugnando.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ nel contesto di questa ordinanza?
Per ‘ricorso generico’ si intende un atto di impugnazione che lamenta un vizio, come quello di motivazione, senza però indicare concretamente quali parti della sentenza sarebbero errate e perché, limitandosi a una critica vaga.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso specifico ammontava a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5754 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5754 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 22/06/1966
avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto in ordine al vizio di motivazione è inammissibile perc palesemente generica non confrontandosi in Acun modo con le ragioni della sentenza impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18/11/2024