Ricorso Generico in Cassazione: Quando la Manca di Specificità Costa Caro
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione richiede rigore, precisione e una profonda conoscenza tecnica. Un ricorso generico, privo di motivi specifici e argomentati, non solo è destinato a essere respinto, ma comporta anche significative conseguenze economiche per chi lo propone. L’ordinanza n. 46273/2023 della Suprema Corte ce lo ricorda, delineando chiaramente i confini dell’ammissibilità e le sanzioni per chi non li rispetta.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte di Appello di Palermo. Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di secondo grado, sollevando questioni relative, tra le altre, all’accertamento della materialità del fatto. La sua impugnazione, tuttavia, è giunta al vaglio della Corte di Cassazione, che ne ha dovuto valutare i requisiti di ammissibilità prima di poter entrare nel merito della questione.
La Decisione della Corte: Inammissibilità per Ricorso Generico
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di tale drastica decisione risiede nella ‘genericità assoluta’ del motivo dedotto. Secondo gli Ermellini, il ricorrente si è limitato a censurare la sentenza d’appello senza però spiegare concretamente quali fossero le ragioni del dedotto vizio di motivazione.
In altre parole, non è sufficiente dissentire dalla conclusione di un giudice; è necessario articolare una critica specifica, puntuale e tecnicamente fondata, che metta in luce le lacune o le illogicità del ragionamento seguito nella sentenza impugnata. Il ricorso in esame, al contrario, non riusciva a superare la soglia di una mera riproposizione di doglianze, senza confrontarsi efficacemente con le argomentazioni ben motivate della Corte territoriale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte di Appello di Palermo fosse ‘congruamente motivata’ in merito ai punti oggetto del gravame, incluso l’accertamento dei fatti. Di fronte a una motivazione completa e coerente, il ricorrente avrebbe dovuto illustrare in modo specifico e dettagliato perché tale ragionamento fosse errato, illogico o carente. Non avendolo fatto, il suo ricorso generico è stato considerato incapace di attivare validamente il giudizio di legittimità.
La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Un’impugnazione che non centri questo obiettivo è, per sua natura, inammissibile.
Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
Come diretta conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che la parte che ha proposto un ricorso inammissibile è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la legge prevede il versamento di una somma in favore della ‘cassa delle ammende’. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto equo determinare tale somma in 3.000 euro, in ragione delle questioni dedotte.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Specifico
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per ogni operatore del diritto: la specificità dei motivi è un requisito non negoziabile per l’ammissibilità del ricorso per cassazione. Un’impugnazione vaga o ripetitiva non ha alcuna possibilità di successo e espone il cliente a conseguenze economiche rilevanti. La redazione di un ricorso efficace richiede un’analisi critica e approfondita della sentenza impugnata, individuando con precisione i vizi di legittimità e argomentandoli in modo chiaro e convincente, in stretta aderenza ai dettami del codice di rito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto affetto da ‘genericità assoluta’. Il ricorrente non ha spiegato in modo specifico le ragioni del vizio di motivazione che attribuiva alla sentenza impugnata, limitandosi a una censura generica.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Come aveva motivato la Corte d’Appello la sua decisione?
Secondo la Corte di Cassazione, la Corte d’Appello aveva ‘congruamente motivato’ la sua sentenza in merito ai punti oggetto di impugnazione, compreso l’accertamento della materialità del fatto, rendendo così la critica del ricorrente priva di fondamento specifico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46273 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46273 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Palermo, che, c:ontrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito ai punti oggetto del devoluto, tra cui rientrava l’accertamento della materialità del fatto, che vi ora di nuovo censurato senza neppure spiegare le ragioni del dedotto vizio di motivazione;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così e iso il 02/11/2023
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