Ricorso Generico in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza di Inammissibilità
Presentare un ricorso alla Suprema Corte di Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un momento cruciale che richiede rigore, precisione e specificità. Un ricorso generico, ovvero un atto che si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti, è destinato a un esito quasi certo: l’inammissibilità. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare le ragioni di tale esito e le sue severe conseguenze per il ricorrente.
I Fatti Processuali alla Base della Decisione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Il ricorrente contestava principalmente due aspetti della decisione di secondo grado: il trattamento sanzionatorio applicato e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La questione è quindi giunta al vaglio della Corte di Cassazione, chiamata a valutare la fondatezza e, prima ancora, l’ammissibilità dei motivi di ricorso.
La Decisione della Corte di Cassazione: Inammissibilità
Con una sintetica ma incisiva ordinanza, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate (la pena e le attenuanti), ma si ferma a un livello preliminare, stabilendo che l’impugnazione non possedeva i requisiti minimi per poter essere esaminata.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Inammissibile?
La Corte ha fondato la sua decisione su una motivazione chiara: il ricorso era generico e ‘meramente riproduttivo’ di doglianze già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, la difesa non ha formulato critiche specifiche contro la logica giuridica della sentenza di secondo grado, ma si è limitata a ripresentare le stesse tesi, senza confrontarsi con le argomentazioni con cui il giudice precedente le aveva già disattese.
Il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudizio di legittimità, finalizzato a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che non evidenzia vizi specifici di questo tipo, ma si limita a esprimere un generico dissenso, manca del suo scopo fondamentale e, pertanto, non può essere accolto.
Le Conseguenze dell’Inammissibilità: la Condanna alle Spese
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria viene applicata quando si ritiene che il ricorrente abbia presentato l’impugnazione ‘senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, come stabilito dalla Corte Costituzionale. Proporre un ricorso palesemente generico è considerata una condotta colposa che causa un inutile dispendio di risorse giudiziarie.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’appello in Cassazione deve essere un atto tecnico, mirato e specifico. La presentazione di un ricorso generico non solo non offre alcuna possibilità di successo, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche significative. Per gli avvocati, la lezione è chiara: è essenziale costruire un’impugnazione che dialoghi criticamente con la sentenza impugnata, evidenziandone con precisione i vizi logici o giuridici, pena l’immediata dichiarazione di inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto dalla Corte ‘generico e meramente riproduttivo’ di censure già esaminate e respinte con motivazioni logiche e giuridiche dal giudice del merito.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La conseguenza è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che il motivo non articola critiche specifiche e puntuali contro la sentenza impugnata, ma si limita a ripetere argomentazioni già presentate nei gradi di giudizio precedenti senza confrontarsi con le ragioni che ne hanno determinato il rigetto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42945 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42945 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il motivo di ricorso è inammissibile perché generico e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine al trattamento sanzioNOMErio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina 2 della sentenza impugnata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023