Ricorso Generico: Quando l’Impugnazione è Inefficace
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione, rigore e una critica puntuale delle sentenze precedenti. Un’impugnazione vaga e non argomentata rischia di essere classificata come un ricorso generico, con conseguenze procedurali ed economiche significative per il ricorrente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, sottolineando l’importanza di motivare dettagliatamente ogni censura mossa alla decisione del giudice di merito.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. I motivi dell’impugnazione erano principalmente due: la mancata concessione delle attenuanti generiche e l’errata applicazione della recidiva. L’imputato, attraverso la sua difesa, contestava la valutazione dei giudici di merito sulla gravità dei fatti e sul disvalore della sua condotta, senza però entrare nel dettaglio delle argomentazioni che avevano portato a quella decisione.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Generico
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda interamente sulla natura dell’impugnazione presentata. I giudici hanno stabilito che i motivi addotti erano stati formulati in modo ‘assolutamente generico’. Invece di contestare punto per punto le motivazioni della sentenza d’appello, la difesa si era limitata a proporre una diversa valutazione dei fatti, descritta come ‘apodittica’, ovvero presentata come autoevidente e priva di un reale supporto argomentativo. Questo approccio rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nelle sue motivazioni, la Corte ha spiegato che la genericità dei motivi emerge dalla totale assenza di una ‘disamina critica’ delle sentenze di primo e secondo grado. Il ricorrente non ha instaurato un confronto reale con le valutazioni dei giudici di merito, i quali avevano tenuto conto della gravità della condotta e della pericolosità sociale dell’imputato, aggravata da numerosi precedenti penali, anche specifici. Un ricorso efficace deve smontare pezzo per pezzo il ragionamento del giudice che si contesta, non limitarsi a riproporre una tesi difensiva già respinta.
L’assenza di questo confronto critico ha portato la Corte a determinare l’inammissibilità del ricorso. In applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, tale declaratoria comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, in questo caso quantificata in 3.000 euro.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per superare il vaglio di ammissibilità, è indispensabile che l’atto di impugnazione contenga critiche specifiche, dettagliate e pertinenti, capaci di evidenziare le eventuali falle logiche o giuridiche della sentenza impugnata. Limitarsi a una generica doglianza non solo è inutile ai fini dell’accoglimento del ricorso, ma espone il ricorrente a sanzioni economiche certe.
Perché un ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano formulati in modo assolutamente generico, limitandosi a una diversa valutazione dei fatti senza una critica specifica e argomentata delle sentenze di primo e secondo grado.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ secondo la Corte?
Per la Corte, un ricorso è generico quando manca un confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata e si basa su una valutazione apodittica e diversa della gravità dei fatti, senza analizzare le motivazioni del giudice di merito.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3563 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3563 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a BERAT( ALBANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che i due motivi di ricorso relativi alla mancata concessione delle attenuanti generi e all’applicazione della recidiva, sono stati formulati in modo assolutamente generico sulla b di una apodittica diversa valutazione della gravità dei fatti e del loro disvalore, senza disamina critica delle argomentazioni delle sentenze di primo e secondo grado;
ritenuto che la genericità dei motivi, in assenza di un confronto con le valutazioni sentenze di merito in punto di gravità della condotta di reato e di pericolosità dell’imp gravato da numerosi precedenti penali, anche specifici, ne determina l’inammissibilità;
rilevato che dall’inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12 gennaio 2026
Il Consig)
e estensore
Pfegídente
Amoroso
NOME Aprile