Ricorso Generico: La Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore, precisione e una solida argomentazione giuridica. Quando un atto di impugnazione manca di questi elementi essenziali, si configura un ricorso generico, destinato quasi certamente a una declaratoria di inammissibilità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un’impugnazione formulata in modo vago e aspecifico, ribadendo l’importanza di un confronto effettivo con la decisione che si intende contestare.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Milano. La decisione impugnata riguardava la sostituzione di una pena detentiva con la misura dell’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato. Il ricorrente, attraverso il suo difensore, ha sollevato un unico motivo di ricorso, lamentando un vizio di motivazione della sentenza d’appello.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso Generico
La Suprema Corte ha esaminato l’atto e lo ha liquidato rapidamente, dichiarandolo inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella valutazione del motivo di ricorso come ‘del tutto generico ed aspecifico’. Il ricorrente si era limitato a richiamare il vizio di cui all’art. 606, lett. e) del codice di procedura penale, senza però specificare in che modo la motivazione della Corte d’Appello fosse mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.
Secondo gli Ermellini, mancava qualsiasi elemento, in fatto o in diritto, che fosse chiaro, logicamente articolato e in grado di instaurare un ‘effettivo confronto’ con la decisione impugnata. In sostanza, il ricorso non era una critica argomentata, ma una semplice e sterile contestazione della decisione precedente.
Le Motivazioni
La Corte ha sottolineato che un ricorso in Cassazione non può limitarsi a esprimere un generico dissenso. È necessario che l’appellante individui con precisione i punti della motivazione che ritiene viziati e spieghi le ragioni giuridiche e logiche della sua censura. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito alcun elemento di ‘reale critica’, limitandosi a definire la decisione ‘apoditticamente erronea’.
La Cassazione ha inoltre evidenziato come la difesa stessa avesse in precedenza valorizzato, in senso negativo per il proprio assistito, il dato oggettivo della violazione del divieto di rientro nello Stato, un elemento che la Corte d’Appello aveva considerato. Questo rende ancora più evidente la mancanza di una critica costruttiva e coerente nell’atto di impugnazione. L’assenza di un’analisi puntuale e di argomenti specifici ha quindi reso il ricorso non meritevole di un esame nel merito.
Le Conclusioni
La pronuncia di inammissibilità ha comportato due importanti conseguenze per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione è un’attività tecnica che non ammette superficialità. Un ricorso generico non solo è inutile ai fini della difesa, ma espone il ricorrente a sanzioni economiche significative. È fondamentale che ogni motivo di ricorso sia supportato da argomentazioni specifiche, pertinenti e logicamente coerenti, capaci di mettere in discussione il ragionamento del giudice del grado precedente in modo costruttivo e fondato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘generico ed aspecifico’, in quanto mancava di qualsiasi elemento di critica, in fatto e in diritto, che fosse chiaro e logicamente articolato contro la decisione impugnata.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Quale vizio era stato richiamato dal ricorrente e perché non è stato accolto?
Il ricorrente aveva richiamato il vizio della motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen., ma non è stato accolto perché non ha specificato in che modo la motivazione della Corte d’Appello fosse da ritenersi mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41428 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41428 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Ord. n. sez. 16106/2025
CC – 18/11/2025
R.G.N. 23533/2025
– Relatore – ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte d’appello di Milano dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diXXXXXXXXXXXXX
ritenuto che l’unico motivo di ricorso proposto, con il quale si richiama il vizio della motivazione quanto al parametro di cui all’art. 606, lett. e) cod. proc. pen., senza specificare tuttavia in che modo (mancante, contraddittoria o manifestamente illogica) si ritenga viziata la motivazione resa in tema di sostituzione di pena detentiva con la sanzione sostitutiva dell’espulsione dello straniero dallo Stato, Ł del tutto generico ed aspecifico, in mancanza di qualsiasi sia pur minimo elemento in diritto e in fatto, chiaro e logicamente articolato, da poter ritenere ricorrente un effettivo confronto con la decisione impugnata, essendosi il ricorrente limitato a contestare la decisione della Corte di appello, ritenuta apoditticamente erronea senza apportare alcun effettivo elemento di reale critica (si veda in talsenso pag. 7, quanto alle conclusioni della difesa sul punto, dove si Ł valorizzato in senso ostativo il dato oggettivo della violazione da parte del ricorrente del divieto di rientro nello Stato senza specifica autorizzazione);
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 18/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS.
196/03 E SS.MM.