Ricorso generico: quando l’impugnazione è inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità delle impugnazioni, in particolare riguardo al concetto di ricorso generico. Spesso, nel tentativo di contestare una sentenza sfavorevole, si rischia di presentare un atto che non supera il vaglio preliminare della Suprema Corte, con conseguenze significative per il ricorrente. Questo caso evidenzia come la mera riproposizione di argomenti già discussi e respinti nel grado precedente, senza un confronto critico con le motivazioni della decisione impugnata, porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Il caso: un appello respinto e il ricorso in Cassazione
Il procedimento nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’imputato lamentava vizi di motivazione e la violazione dell’articolo 133 del codice penale, relativo ai criteri di commisurazione della pena. Sostanzialmente, il ricorrente contestava il trattamento sanzionatorio ricevuto, ritenendolo eccessivo. Tuttavia, la sua impugnazione non si è soffermata ad analizzare e criticare specificamente il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale per giungere a quella determinazione.
La valutazione della Corte sul ricorso generico
La Corte di Cassazione, nell’esaminare l’atto, ha immediatamente rilevato la sua natura di ricorso generico. Gli Ermellini hanno sottolineato come il motivo di ricorso fosse non solo vago, ma anche una semplice riproduzione di una censura già adeguatamente esaminata e respinta dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, infatti, aveva chiaramente motivato la propria decisione sulla pena, valorizzando la gravità del fatto e, in particolare, l’entità delle lesioni provocate alla vittima. Il ricorso, invece di confrontarsi con queste argomentazioni, le ha ignorate, cadendo così nel vizio di aspecificità.
Le motivazioni della decisione
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, richiamando una precedente sentenza (Cass. Pen., Sez. 4, n. 34270/2007). Un ricorso è inammissibile per genericità quando manca qualsiasi correlazione tra le ragioni esposte nell’atto di impugnazione e quelle argomentate nella decisione che si contesta. In altre parole, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia o ripetere le proprie tesi difensive; è necessario ‘smontare’ punto per punto il ragionamento del giudice del grado precedente, evidenziandone le presunte falle logiche o gli errori di diritto. Ignorare le affermazioni del provvedimento censurato significa presentare un atto sterile, incapace di innescare una reale valutazione da parte della Corte di Cassazione, che non può riesaminare i fatti del processo ma solo la corretta applicazione delle norme e la coerenza della motivazione.
Le conclusioni: le conseguenze dell’inammissibilità
L’esito del giudizio è stato, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questa decisione non è priva di conseguenze pratiche per il ricorrente. La Corte, infatti, lo ha condannato al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di Cassazione. Oltre a ciò, è stata disposta la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per i casi di inammissibilità del ricorso, volta a scoraggiare impugnazioni palesemente infondate o dilatorie. Questa ordinanza ribadisce l’importanza di redigere atti di impugnazione specifici e puntuali, pena l’impossibilità di ottenere una revisione della sentenza e l’aggravio di ulteriori costi.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando non si confronta specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte nel grado precedente, senza una critica puntuale del ragionamento del giudice.
Cosa ha considerato la Corte d’Appello per determinare la gravità del fatto?
La Corte d’Appello ha determinato la gravità del fatto, e di conseguenza il trattamento sanzionatorio, basandosi in particolare sull’entità delle lesioni provocate dalla condotta dell’imputato.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile?
Chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29876 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29876 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PATTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazion dell’art. 133 cod. pen. è generico, nella parte in cui non si confronta con la motivazione de sentenza, e riproduttivo di identica censura adeguatamente vagliata dalla Corte di appello che, in punto di trattamento sanzionatorio ha avuto modo di apprezzare la gravità del fatto con particolare riferimento alla entità delle lesioni provocate; che, infatti, il ricorso è inamm per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tr tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/07/2024