Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità e la Condanna alle Spese
Presentare un ricorso generico in Cassazione è una strategia processuale destinata al fallimento. Con la recente ordinanza qui analizzata, la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’impugnazione deve essere specifica, dettagliata e autosufficiente. Un’omissione in tal senso non solo impedisce l’esame nel merito della questione, ma comporta anche severe conseguenze economiche per il ricorrente. Vediamo nel dettaglio come la Corte è giunta a questa conclusione.
I Fatti del Caso: Un Appello Poco Specifico
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Roma. L’imputato lamentava un presunto vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale. Tuttavia, il motivo di ricorso si limitava a un vago accenno al non sicuro riconoscimento da parte di uno solo dei testimoni, trascurando completamente le altre prove di identificazione che la Corte d’Appello aveva ritenuto certe e fondanti per la condanna. In sostanza, l’atto di impugnazione non specificava gli elementi concreti su cui si basava la critica alla sentenza, limitandosi a una contestazione superficiale.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Generico
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla constatazione che l’atto presentato era del tutto generico e, di conseguenza, non rispettava i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Secondo i giudici, un ricorso generico non consente al giudice dell’impugnazione di comprendere i rilievi mossi alla decisione impugnata e, pertanto, di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale. Di fronte a una motivazione della Corte d’Appello ritenuta adeguata e congrua, la difesa avrebbe dovuto contrapporre argomentazioni specifiche e puntuali, cosa che non è avvenuta.
Le Motivazioni della Sentenza: L’Importanza dell’Art. 581 c.p.p.
Il cuore della motivazione della Suprema Corte risiede nella violazione dell’art. 581 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica e chiara dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha indicato gli elementi specifici che avrebbero dovuto invalidare il ragionamento dei giudici di merito. Il semplice riferimento alla dubbia testimonianza di una persona, senza contestare le altre prove che confermavano l’identificazione, è stato giudicato insufficiente. La Corte ha sottolineato che non basta una critica astratta; è necessario fornire al giudice dell’impugnazione tutti gli strumenti per valutare la fondatezza della censura. In assenza di tale specificità, il ricorso si risolve in una mera petizione di principio, incapace di innescare una reale revisione del giudizio.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche di un Ricorso Generico
La decisione della Cassazione ha implicazioni pratiche molto chiare. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo provvedimento serve da monito: l’accesso alla giustizia di legittimità richiede rigore e precisione. Un ricorso generico non solo è inefficace, ma espone il cittadino a costi significativi, rendendo definitiva la sentenza di condanna senza che le sue ragioni possano essere esaminate nel merito. È quindi fondamentale, per la difesa, articolare le proprie censure in modo dettagliato e puntuale, nel pieno rispetto delle norme procedurali.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ secondo questa ordinanza?
Un ricorso è considerato generico quando è privo dei requisiti specifici richiesti dall’art. 581 cod. proc. pen., ovvero quando non indica in modo chiaro e puntuale le critiche mosse alla sentenza impugnata e gli elementi di fatto e di diritto a loro sostegno, impedendo così al giudice di valutare nel merito le contestazioni.
Quali sono le conseguenze dirette di un ricorso dichiarato inammissibile per genericità?
La conseguenza principale è che il ricorso non viene esaminato nel merito. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Perché il riferimento al dubbio riconoscimento di un solo testimone è stato insufficiente a rendere ammissibile il ricorso?
È stato ritenuto insufficiente perché il ricorso era vago e trascurava di considerare altre prove di identificazione certe menzionate nella sentenza impugnata. Non forniva elementi specifici per contestare la motivazione complessiva, che era stata giudicata adeguata e congrua dalla Corte d’Appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 916 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 916 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 07/08/1995
avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME
considerato che l’unico, stringato motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581 comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione adeguata e congrua del provvedimento impugnato in relazione al riconoscimento dell’imputato (si vedano pagg. 3 e 4), non indica – al di là di un vago accenno al non sicuro riconoscimento da parte di uno solo dei testimoni (trascurando la certa identificazione di altri) – gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024
Il Con- ‘liere estensore
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Il Presidente