Ricorso Generico: la Cassazione Conferma l’Inammissibilità e la Condanna alle Spese
Nel processo penale, l’atto di impugnazione rappresenta uno strumento fondamentale di difesa, ma deve rispettare requisiti di forma e sostanza ben precisi per essere efficace. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: la specificità dei motivi. Quando un’impugnazione si configura come un ricorso generico, la conseguenza è netta e inevitabile: l’inammissibilità. Analizziamo questa decisione per comprendere le ragioni giuridiche e le implicazioni pratiche per chi si appresta a contestare una sentenza.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente contestava sia il giudizio sulla sua responsabilità penale sia l’entità della pena che gli era stata inflitta. Tuttavia, invece di formulare nuove e specifiche critiche alla decisione di secondo grado, l’atto di ricorso si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dai giudici d’appello.
La Decisione della Corte: Inammissibilità per Ricorso Generico
La Suprema Corte ha esaminato l’unico motivo di ricorso e lo ha liquidato rapidamente, definendolo ‘generico’. I giudici hanno osservato che l’atto non era ‘specifico’ come richiesto dalla legge, in quanto si fondava su argomenti già ampiamente discussi e disattesi nel precedente grado di giudizio, come evidenziato nelle pagine 1 e 2 della sentenza impugnata. Questa mancanza di specificità, secondo la Corte, determina l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha chiarito che l’inammissibilità deriva dalla totale mancanza di correlazione tra le ragioni esposte nella decisione impugnata e i motivi posti a fondamento del ricorso. In altre parole, un’impugnazione efficace non può essere una semplice riproposizione di difese già valutate. Deve, al contrario, instaurare un dialogo critico con la sentenza che si contesta, individuandone con precisione i presunti errori logici o le violazioni di legge. Un ricorso generico fallisce proprio in questo: non attacca le fondamenta argomentative della decisione del giudice precedente, rendendo di fatto inutile l’esame da parte della Corte di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione si conclude con una duplice condanna per il ricorrente. Oltre a vedere il proprio ricorso respinto senza un esame nel merito, egli è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede un’analisi approfondita e critica della sentenza da contestare. Limitarsi a ripetere argomenti già sconfitti non solo è inefficace, ma comporta anche significative conseguenze economiche. Per avvocati e assistiti, la lezione è chiara: la specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘generico’. Esso si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già discusse e respinte dalla Corte d’Appello, mancando della specificità richiesta dalla legge per contestare una sentenza.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ in questo contesto?
Per ‘ricorso generico’ si intende un atto di impugnazione che non formula critiche precise e mirate contro la motivazione della sentenza impugnata, ma si fonda su argomenti vaghi o sulla semplice ripetizione di ragioni già esaminate nel precedente grado di giudizio.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19006 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19006 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed vizio motivazionale in ordine al giudizio di responsabilità del ricorrente e all della pena inflitta, è generico poiché fondato su argomenti che ripropongono stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame e, pertanto specifici (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a ment dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla manca di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle po a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 19/03/2024
Il Consigliere Estensore