Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità e la Condanna alle Spese
L’Ordinanza n. 11340/2024 della Corte di Cassazione offre un importante monito sulla necessità di formulare impugnazioni specifiche e dettagliate. Un ricorso generico, ovvero privo di critiche puntuali alla sentenza impugnata, non solo è destinato all’insuccesso, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché la specificità dei motivi è un requisito imprescindibile nel processo penale.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna emessa dalla Corte di Appello di Roma, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Le sue doglianze si concentravano sulla determinazione della pena, ritenuta eccessiva. In particolare, il ricorrente contestava la valutazione della recidiva e il bilanciamento con le attenuanti generiche, auspicando l’applicazione di una sanzione più mite.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Generico
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha liquidati rapidamente, dichiarando l’impugnazione inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: la genericità dei motivi di ricorso. Secondo i giudici, il ricorrente si era limitato a esprimere un dissenso generico rispetto alla pena inflitta, senza però articolare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza della Corte di Appello.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha evidenziato come i giudici d’appello avessero fornito una motivazione ‘adeguata’ e ‘puntuale’ sia sulla valutazione della recidiva sia sul giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche. A fronte di una motivazione completa, il ricorso si presentava del tutto sterile. Le deduzioni del ricorrente sono state definite ‘generiche’ perché invocavano semplicemente una ‘pena più mite’ senza indicare in modo concreto quale fosse il vizio logico o giuridico nel ragionamento del giudice precedente. In altre parole, non basta dire che la pena è ingiusta; è necessario spiegare perché la motivazione che la sostiene è errata secondo i canoni previsti dalla legge.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità ha prodotto due effetti automatici previsti dall’articolo 616 del Codice di Procedura Penale. In primo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento di tutte le spese del procedimento. In secondo luogo, è stato condannato a versare la somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La decisione ribadisce quindi un insegnamento fondamentale per ogni difensore: un ricorso per Cassazione deve essere un’analisi tecnica e mirata dei vizi della sentenza impugnata, non una mera riproposizione di richieste già respinte o un generico lamento sulla severità della pena.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. Il ricorrente si è limitato a chiedere una pena più mite senza sollevare critiche specifiche e concrete contro la motivazione, puntualmente argomentata, della sentenza della Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche dell’inammissibilità del ricorso?
L’inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro.
La Corte di Cassazione ha rivalutato la correttezza della pena inflitta?
No, la Corte non è entrata nel merito della questione. Dichiarando il ricorso inammissibile, ha stabilito che mancavano i presupposti legali per poter esaminare la richiesta del ricorrente, confermando di fatto la validità della motivazione della Corte d’Appello sulla determinazione della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11340 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11340 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto che la Corte di appello di Roma ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione sia in punto di recidiva che di equivalen con le concesse attenuanti generiche;
ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono generiche perché a fronte una motivazione puntuale, si limitano ad invocare una pena più mite, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di motivazione;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 16 febbraio 2024
Il Consi liere estensore
Il Pr si ente