Ricorso Generico: Quando l’Impugnazione è Destinata al Fallimento
Nel processo penale, la precisione e la specificità dei motivi di impugnazione sono requisiti fondamentali. Un ricorso che non affronta puntualmente le ragioni della decisione che contesta rischia di essere qualificato come ricorso generico, con la conseguenza inevitabile della sua inammissibilità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Sez. 7, Num. 34121/2025) offre un chiaro esempio di questa dinamica, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Il Caso in Analisi: Un’Impugnazione senza Confronto
Un imputato proponeva ricorso in Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva confermato la sua responsabilità penale. L’unico motivo di ricorso si basava sulla presunta violazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, una norma che disciplina l’obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.
Tuttavia, il ricorso era stato formulato in termini astratti, senza entrare nel merito delle argomentazioni sviluppate dai giudici d’appello. In sostanza, il ricorrente non aveva spiegato perché, nel suo caso specifico, la motivazione della sentenza impugnata fosse errata, limitandosi a una doglianza superficiale.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso Generico
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. I giudici supremi hanno evidenziato come il motivo presentato fosse “manifestamente generico” rispetto all’articolata motivazione della sentenza di secondo grado. L’atto di impugnazione, infatti, non si confrontava in alcun modo con le ragioni che avevano portato alla affermazione di responsabilità, rendendo impossibile per la Corte valutare la fondatezza delle critiche.
Questa decisione ribadisce un principio consolidato: non è sufficiente lamentare una violazione di legge, ma è necessario dimostrare come tale violazione si sia concretizzata nel provvedimento impugnato, dialogando criticamente con le sue fondamenta logico-giuridiche.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda sulla natura stessa del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma un organo che controlla la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze. Un ricorso generico impedisce questo controllo, poiché non individua con precisione i punti della decisione che si contestano e le ragioni di tale contestazione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti minimi di ammissibilità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito per chi intende impugnare un provvedimento giudiziario. La redazione di un ricorso efficace richiede un’analisi approfondita della sentenza che si intende criticare e la formulazione di motivi specifici, pertinenti e argomentati. Evitare la genericità non è solo una questione di forma, ma un requisito sostanziale per garantire che il proprio diritto di difesa venga esercitato in modo efficace, evitando al contempo sanzioni processuali ed economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘manifestamente generico’. L’unico motivo presentato non si confrontava in modo specifico con l’articolata motivazione della sentenza d’appello, limitandosi a una critica vaga e non argomentata.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ secondo questa ordinanza?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è generico quando non affronta in alcun modo la motivazione del provvedimento impugnato. Non è sufficiente enunciare una presunta violazione di legge, ma è necessario dimostrare come e perché la decisione del giudice inferiore sia errata, confrontandosi puntualmente con le sue argomentazioni.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34121 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34121 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
• OSSERVA
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, incentrato sulla violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., è manifestamente generico rispetto alla articolata motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità con la quale non si t confronta in alcun modo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26.9.2025