Ricorso Generico in Cassazione: Quando l’Appello è Destinato al Fallimento
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase cruciale che richiede rigore e precisione. Un errore comune, ma dalle conseguenze gravi, è la presentazione di un ricorso generico, ovvero un atto di appello che non specifica in modo chiaro e dettagliato le ragioni della contestazione. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre lo spunto perfetto per analizzare perché la genericità dei motivi porta inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente, tramite il suo difensore, ha impugnato la decisione di secondo grado, portando la questione all’attenzione della Corte di Cassazione. Tuttavia, l’atto di impugnazione non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con una decisione netta, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La conseguenza diretta per il ricorrente non è stata solo la conferma della sentenza precedente, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso.
Le Motivazioni: perché un ricorso generico è inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione sull’articolo 581, comma 1, lettera c) del Codice di Procedura Penale. Questa norma impone a chi impugna una sentenza di enunciare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, i giudici hanno rilevato che il ricorso era “del tutto generico per indeterminatezza”.
In altre parole, l’atto si limitava a formulare una critica vaga e non argomentata contro la motivazione, pur logicamente corretta, della sentenza impugnata. Non sono stati indicati gli elementi specifici su cui si basava la “censura”, ovvero la critica. Questo ha impedito al giudice dell’impugnazione di compiere due azioni fondamentali: individuare con precisione i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ossia la propria funzione di controllo sulla decisione precedente. Un ricorso formulato in questi termini è un atto sterile, che non mette la Corte nelle condizioni di poter giudicare.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per tutti gli operatori del diritto e per i loro assistiti: un ricorso non è una semplice manifestazione di dissenso, ma un atto tecnico che deve essere costruito con precisione chirurgica. La genericità non è un vizio formale di poco conto, ma una carenza strutturale che rende l’atto inidoneo al suo scopo. La condanna alle spese e all’ammenda rappresenta un monito severo: l’accesso alla giustizia, specialmente ai suoi gradi più alti, deve essere esercitato con responsabilità e competenza, evitando impugnazioni pretestuose o mal formulate che sottraggono tempo e risorse al sistema giudiziario.
 
Cosa si intende per ricorso generico nel contesto legale?
Per ricorso generico si intende un atto di impugnazione che manca di motivi specifici e dettagliati. In pratica, non indica chiaramente quali parti della sentenza precedente si contestano e su quali basi legali o fattuali, rendendo impossibile per il giudice comprendere le critiche e valutarle nel merito.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile proprio a causa della sua genericità. La Corte ha stabilito che l’atto non rispettava i requisiti dell’art. 581 del Codice di Procedura Penale, poiché non forniva gli elementi necessari per individuare i rilievi mossi contro la sentenza impugnata, impedendo di fatto l’esercizio del controllo giurisdizionale.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
Sulla base di questa ordinanza, chi presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3897 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 3897  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso di NOME COGNOME , ritenuto il ricorso è del tutto generico per indeterminatezza perché privo dei requisit prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivaz della sentenza impugnata logicamente corretta di cui ai paragrafi 2.1 e 2.2, non indica gl elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
considerato pertanto che il ricorso è dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma 5/12/2023
NOME