Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità e la Condanna alle Spese
Quando si presenta un’impugnazione, la sua formulazione è cruciale. Un ricorso generico, ovvero un atto che non articola critiche specifiche e pertinenti contro la decisione impugnata, rischia di essere respinto prima ancora di essere esaminato nel merito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale della procedura penale, sottolineando le conseguenze negative per chi non rispetta il requisito della specificità dei motivi.
I Fatti del Caso: Un Appello Senza Specificità
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione contro un’ordinanza della Corte d’Appello di Bologna. Quest’ultima aveva già dichiarato inammissibile il precedente atto di appello. Il ricorrente ha quindi deciso di portare la questione dinanzi ai giudici di legittimità, cercando di ottenere l’annullamento del provvedimento. Tuttavia, il problema di fondo è rimasto lo stesso: la mancanza di argomentazioni mirate e dettagliate.
La Decisione della Corte e il Rischio del Ricorso Generico
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha analizzato il ricorso e lo ha ritenuto, a sua volta, inammissibile. La Corte ha osservato che il motivo presentato era “obiettivamente generico” e non si confrontava in modo efficace con la motivazione dell’ordinanza impugnata. In pratica, il ricorrente aveva riproposto le stesse lacune del precedente appello, senza entrare nel merito delle ragioni per cui la Corte d’Appello lo aveva respinto. Questo approccio è stato considerato un difetto insanabile.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è netta e si fonda su un principio consolidato: un’impugnazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica puntuale e argomentata del provvedimento che si contesta. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso o riproporre le stesse difese già presentate in precedenza. È necessario, invece, individuare con precisione i punti della decisione che si ritengono errati e spiegare in modo chiaro le ragioni giuridiche o fattuali a sostegno della propria tesi. La Cassazione ha ritenuto che il ricorso generico in esame mancasse completamente di questo confronto critico, rendendolo di fatto un atto inutile ai fini del giudizio.
Le Conclusioni
Le conseguenze pratiche di questa decisione sono significative per il ricorrente. La Corte non solo ha dichiarato il ricorso inammissibile, ma ha anche condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, in linea con la prassi per i ricorsi inammissibili per colpa del ricorrente, ha imposto il pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questo caso serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore e specificità. Un ricorso generico non solo è destinato a fallire, ma comporta anche un onere economico aggiuntivo, confermando l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica competente e scrupolosa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione lo ha ritenuto ‘obiettivamente generico’, in quanto non si confrontava in modo specifico e critico con le motivazioni contenute nell’ordinanza della Corte d’Appello che si intendeva impugnare.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un motivo di appello o ricorso è ‘generico’?
Significa che il motivo non espone critiche specifiche, dettagliate e pertinenti contro la decisione impugnata, ma si limita a una contestazione vaga o a ripetere argomenti già esaminati, senza analizzare e confutare puntualmente le ragioni del giudice precedente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32961 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32961 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BORGO VAL DI TARO il 14/03/1985
avverso l’ordinanza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
R.G. n. 8358/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO.
Visti gli atti, l’ordinanza di inammissibilità dell’appello impugnata, la memoria;
Esaminato il motivo di ricorso;
Ritenuto il motivo inammissibile perché, così come il motivo di appello, obiettivame generico e non si confronta con la motivazione della ordinanza impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2025.