Ricorso Generico: Quando l’Appello in Cassazione è Destinato a Fallire
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase cruciale che richiede rigore e precisione. Tuttavia, non tutti i ricorsi superano il vaglio preliminare della Corte. Un caso emblematico è quello del ricorso generico, una delle cause più comuni di inammissibilità. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità nei motivi di appello possa portare non solo al rigetto, ma anche a conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Messina, decideva di presentare ricorso per Cassazione. I motivi addotti contestavano la sentenza di secondo grado per vizio di motivazione e violazione di legge, criticando la valutazione delle prove che avevano portato alla sua condanna. In sostanza, il ricorrente riteneva che i giudici di merito non avessero correttamente ponderato gli elementi a sua disposizione.
La Decisione della Corte: l’Inammissibilità del Ricorso Generico
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione è netta e si fonda su un principio cardine del processo di impugnazione: la specificità dei motivi. Secondo i giudici, il ricorso generico è quello che non instaura un vero e proprio dialogo critico con la sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e disattese nei gradi precedenti. In questo caso, l’appellante non ha evidenziato specifiche lacune o errori logici nel ragionamento della Corte d’Appello, ma ha semplicemente reiterato la propria versione dei fatti, sperando in una nuova e diversa valutazione del compendio probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità.
L’Articolo 591 del Codice di Procedura Penale
La decisione della Corte si fonda sull’articolo 591, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma sancisce l’inammissibilità dell’appello quando mancano i motivi specifici richiesti dalla legge. La ‘specificità’ implica una correlazione diretta tra le ragioni esposte nel ricorso e quelle contenute nella decisione impugnata. Se questa correlazione manca, il ricorso è considerato astratto e, appunto, generico.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha motivato la sua decisione evidenziando che le deduzioni del ricorrente erano una mera riproposizione delle ragioni già discusse e rigettate dal giudice del gravame. Quest’ultimo le aveva superate con argomenti considerati logici e giuridicamente corretti. Il ricorso, pertanto, non era ‘specifico’ perché non si confrontava criticamente con le pagine 3 e 4 della sentenza d’appello, dove erano state esposte le ragioni della condanna. Mancava, in altre parole, quella ‘effettiva correlazione’ tra le critiche mosse e il fondamento della decisione impugnata. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza: non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione. È necessario articolare una critica puntuale, specifica e mirata, che demolisca il ragionamento logico-giuridico del giudice che ha emesso il provvedimento. Un ricorso generico non solo non ha alcuna possibilità di essere accolto, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in tremila euro. Una lezione severa sull’importanza della tecnica e del rigore nella redazione degli atti processuali.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato ‘generico’?
Un ricorso è considerato generico quando è fondato su deduzioni che ripropongono le stesse ragioni già discusse e respinte dal giudice del grado precedente, senza una critica specifica e correlata alle argomentazioni della sentenza che si sta impugnando.
Qual è la conseguenza processuale di un ricorso generico?
La conseguenza è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, come previsto dall’art. 591, comma 1, lett. d), del codice di procedura penale. Ciò impedisce alla Corte di esaminare il merito della questione.
Cosa comporta economicamente per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 108 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 108 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Siracusa il 01/12/1955
avverso la sentenza del 16/09/2022 della Corte d’appello di Messina
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione alla valutazione del compendio probatorio posto alla base del giudizio di responsabilità penale del ricorrente, è generico poiché è fondato su deduzioni che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame, con argomenti logici e giuridicamente corretti, e, pertanto, non specifiche (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. d), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di effettiva correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, in data 21 novembre 2023.