Ricorso Generico: la Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso generico, che non si confronta specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Questa decisione sottolinea l’importanza di redigere atti di impugnazione dettagliati e argomentati, pena la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo nel dettaglio la vicenda processuale e le ragioni della Corte.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, tramite il suo difensore, ha sollevato una serie di contestazioni contro la decisione di secondo grado, cercando di ottenere un annullamento o una riforma della condanna. Il ricorso è quindi approdato dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione per la valutazione della sua ammissibilità e fondatezza.
La Decisione della Corte sul Ricorso Generico
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un esame preliminare della struttura e del contenuto dell’atto. Secondo i giudici, il ricorso era affetto da un vizio insanabile: la genericità. In conseguenza di tale declaratoria, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Inammissibile?
La motivazione della Corte è chiara e si fonda su principi consolidati. I giudici hanno evidenziato che il motivo di ricorso era ‘intriso di genericità’, in quanto non rispettava il requisito della specificità prescritto dall’articolo 581 del codice di procedura penale. In pratica, l’atto si limitava a riprodurre una delle doglianze già presentate in appello, senza però confrontarsi criticamente con la risposta fornita dai giudici di secondo grado.
La funzione tipica di un ricorso per cassazione non è quella di ripetere argomentazioni già respinte, ma di svolgere una critica argomentata e puntuale contro le specifiche ragioni della decisione impugnata. Omettendo questo confronto, il ricorso perde la sua funzione e diventa un mero esercizio formale. La Corte ha inoltre osservato che la sentenza d’appello aveva fornito una giustificazione ‘compiuta e non illogica’ della propria decisione, in particolare riguardo al ‘rilevante apporto causale’ fornito dall’imputato al reato. Ignorare tale motivazione ha reso il ricorso inevitabilmente generico e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia serve come monito per tutti gli operatori del diritto. La redazione di un atto di impugnazione richiede un’analisi approfondita e critica della sentenza che si intende contestare. Non è sufficiente riproporre vecchie tesi, ma è indispensabile ‘dialogare’ con la motivazione del giudice precedente, smontandone punto per punto il ragionamento logico-giuridico. Un ricorso generico non solo è inutile ai fini del processo, ma comporta anche conseguenze economiche negative per l’assistito, che si ritrova a dover sostenere le spese processuali e una sanzione aggiuntiva. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di difesa in sede di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico, in quanto si limitava a riproporre le stesse doglianze già formulate in appello, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata, violando così il requisito di specificità previsto dalla legge.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un ricorso deve avere il requisito della ‘specificità’?
Significa che l’atto di impugnazione non può essere una semplice riproposizione di lamentele generali, ma deve contenere una critica argomentata e puntuale rivolta specificamente contro le ragioni esposte nella motivazione della sentenza che si sta contestando, evidenziandone gli eventuali errori di diritto o di logica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32074 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32074 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 02/02/1985
avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il motivo di ricorso è intriso di genericità, in quanto pr della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’art. c.p.p., limitandosi esso a riprodurre una delle doglianze già formulate in gra appello, senza confrontarsi cohla risposta fornita dalla Corte di appello, e, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv 243838 – 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 COGNOME Rv. 255568 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 -01);
osservato che la Corte, peraltro, ha fornito compiuta e non illogic giustificazione della propria decisione in relazione al concorso (cfr. pg . 14 e 15, ove si evidenzia il “RILEVANTE – maiuscolo nell’originale, n.d.r. – apporto causale fornito dall’imputato);
ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 giugno 2025
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i Il Cons igliere Estensore
Il Presidente