Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo cruciale e delicato nel percorso giudiziario. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso verso una sentenza; è indispensabile articolare critiche precise e ben fondate. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci ricorda proprio questo principio, dichiarando inammissibile un ricorso generico e condannando il proponente al pagamento delle spese e di una sanzione. Analizziamo insieme questa decisione e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia. L’individuo, ritenendosi ingiustamente condannato, ha deciso di portare il caso davanti alla Suprema Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. Il ricorso era basato su un unico motivo, con cui si contestava l’affermazione di responsabilità penale stabilita nei gradi precedenti.
La Decisione della Corte e il problema del ricorso generico
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato l’atto, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione, ovvero non ha valutato se l’imputato fosse o meno colpevole. La sua attenzione si è fermata a un vizio formale, ma sostanziale, dell’atto di impugnazione: la sua assoluta genericità.
La Violazione delle Norme Processuali
Secondo i Giudici Supremi, il motivo presentato era talmente vago da violare apertamente quanto stabilito dall’articolo 581, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna una decisione di enunciare in modo specifico “i motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”. In altre parole, non basta dire “la sentenza è sbagliata”, ma bisogna spiegare perché è sbagliata, indicando con precisione le norme violate e i fatti travisati.
Questa violazione, ai sensi dell’articolo 591, comma 1, lettera c), dello stesso codice, comporta una sanzione processuale ben precisa: l’inammissibilità dell’impugnazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione ribadendo un principio consolidato nella giurisprudenza: un ricorso generico è un ricorso inutile. Quando i motivi sono espressi in modo vago, astratto o meramente ripetitivo di quanto già detto in precedenza, il giudice dell’impugnazione non è messo nelle condizioni di comprendere quale sia la specifica critica mossa alla sentenza impugnata. L’atto di appello o di ricorso deve avere un effetto “devolutivo”, cioè deve trasferire al giudice superiore la cognizione del punto specifico della decisione che si contesta. Se questo punto non è chiaramente identificato, non c’è nulla da riesaminare.
La genericità, quindi, non è un semplice difetto di stile, ma un vizio che impedisce la funzione stessa dell’impugnazione, rendendo l’atto non idoneo a raggiungere il suo scopo. Per questo motivo, la legge ne prevede la sanzione più severa, l’inammissibilità, che chiude definitivamente la porta a un esame nel merito.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Le conclusioni tratte dalla Corte sono nette e severe. Oltre a dichiarare il ricorso inammissibile, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Non solo: ha anche disposto il pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, ritenendo che la proposizione di un ricorso così palesemente infondato integrasse un profilo di colpa.
Questa ordinanza è un monito fondamentale per avvocati e assistiti. La redazione di un atto di impugnazione richiede la massima cura, precisione e specificità. Ogni critica alla sentenza deve essere argomentata in punto di fatto e di diritto, con riferimenti puntuali agli atti processuali e alle norme violate. Un ricorso generico non solo non offre alcuna possibilità di successo, ma espone anche a conseguenze economiche significative, trasformando un tentativo di difesa in un ulteriore danno.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ secondo la Corte di Cassazione?
Un ricorso è definito generico quando i suoi motivi mancano dell’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che dovrebbero sostenere ogni richiesta, risultando quindi vaghi e non puntuali.
Qual è la conseguenza principale della presentazione di un ricorso generico?
La conseguenza diretta, prevista dal codice di procedura penale, è la dichiarazione di inammissibilità. Questo significa che la Corte non esamina il merito della questione, ma si limita a respingere l’impugnazione per un vizio formale.
Chi presenta un ricorso inammissibile subisce altre sanzioni oltre al rigetto?
Sì. Come stabilito in questa ordinanza, il ricorrente la cui impugnazione è dichiarata inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1597 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1597 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SAN SEVERO il 06/02/1977
avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità;
Ritenuto che il motivo è inammissibile. Il motivo, infatti, caratterizzandosi assoluta genericità, integra la violazione dell’art. 581 lett. d) cod.proc.pe nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le rego bisogna attenersi nel proporre l’impugnazione, stabilisce che nel relativo scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, “I motivi, con l’indicazione s delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richi violazione che, ai sensi dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod.proc.pen., deter per l’appunto, l’inammissibilità dell’impugnazione stessa (cfr. Sez. 6, 30.10.2 n. 47414, Rv. 242129; Sez. 6, 21.12.2000, n. 8596, Rv. 219087).
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profil di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso,06/12/2024