Ricorso Generico in Cassazione: la Condanna all’Inammissibilità
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai requisiti di forma e sostanza previsti dalla legge. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda quanto sia rischioso presentare un ricorso generico, ovvero un atto che si limita a ripetere le stesse argomentazioni del grado precedente senza un’analisi critica della sentenza impugnata. Vediamo insieme questo caso e le sue importanti implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Una persona condannata dalla Corte d’Appello di Venezia decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di secondo grado. Tuttavia, l’atto di ricorso veniva sottoposto al vaglio della Suprema Corte, che ne doveva valutare prima di tutto l’ammissibilità, ancor prima di entrare nel merito delle questioni sollevate.
Analisi della Corte sul Ricorso Generico
La Corte di Cassazione ha stroncato l’iniziativa della ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Il motivo? La sua palese genericità. Secondo i giudici, l’atto non era altro che una riproduzione del cosiddetto cahier de doléances (quaderno delle lamentele) già presentato alla Corte d’Appello.
In pratica, l’avvocato si era limitato a ‘copiare e incollare’ i motivi d’appello, senza sviluppare una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza di secondo grado. La legge (in particolare l’art. 581 c.p.p.) richiede invece che l’impugnazione contenga una critica puntuale delle ragioni esposte dal giudice precedente, dimostrando perché esse siano errate in fatto o in diritto. Un ricorso che non assolve a questa funzione è considerato non solo ripetitivo, ma anche meramente apparente e, quindi, inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha sottolineato che i motivi di ricorso devono essere specifici. Nel caso di specie, il ricorso proposto era privo di questa caratteristica fondamentale. I giudici hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse fornito una giustificazione ‘compiuta e non illogica’ della propria decisione, in particolare riguardo al ruolo della persona imputata come ‘intermediaria’ nel flusso del pretium sceleris (i proventi del reato), con la consapevolezza di renderne più difficile il rintracciamento.
Di fronte a una motivazione così strutturata, il ricorso avrebbe dovuto attaccare specificamente quei passaggi, dimostrandone l’illogicità o l’erroneità. Non facendolo, e limitandosi a riproporre vecchie tesi, il ricorso si è rivelato inefficace e, di conseguenza, processualmente inammissibile. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende è stata la diretta conseguenza di questa impostazione difensiva errata.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: impugnare una sentenza non significa semplicemente manifestare il proprio dissenso. È necessario costruire un’argomentazione critica, precisa e pertinente, che si confronti direttamente con la logica della decisione che si contesta. Un ricorso generico non solo non ha alcuna possibilità di successo, ma espone il ricorrente a sanzioni economiche. Per gli operatori del diritto, è un monito a curare con la massima diligenza la redazione degli atti di impugnazione, focalizzandosi sulla specificità dei motivi come chiave per l’accesso al giudizio di legittimità.
Quando un ricorso in Cassazione è considerato generico?
Un ricorso è considerato generico quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già presentate nel grado di giudizio precedente, senza formulare una critica specifica, puntuale e argomentata contro le motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
Quali sono le conseguenze legali di un ricorso generico?
La conseguenza principale è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo comporta che la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Cosa intende la Corte quando parla di riproduzione del ‘cahier de doléances’?
Con questa espressione, la Corte intende che l’atto di ricorso è una semplice e ripetitiva elencazione delle lamentele già esposte in appello, senza un reale confronto critico con le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata, risultando così un atto privo della specificità richiesta dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32089 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32089 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAMPOSAMPIERO il 13/07/1973
avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso e la memoria di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso è intriso di genericità, in quan privo della specificità prescritta dall’art. 581, lett. c), in relazione all’a c) cod. proc. pen.: esso costituisce sostanzialmente la riproduzione del cahier de doléances presentato alla Corte d’appello di tal che non può essere considerat come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’appell trattandosi piuttosto di motivo ripetitivo, non specifico ma soltanto appar (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 -01; Sez. 5, n. 28011 de 15/02/2013 COGNOME Rv. 255568 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01);
osservato che la Corte, peraltro, ha fornito compiuta e non illogic giustificazione della propria decisione (cfr. pg . 8 e 9, con riferimento alla funzione di ‘intermediazione’ nel flusso del pretium scelen:s, con la consapevolezza ed il fine -o quanto meno l’accettazione – di renderne p difficoltoso il rintraccio ed il recupero);
ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 3 giugno 2025
Il Consigliere COGNOME
Il Presidente