Ricorso Generico: la Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Un’impugnazione vaga, che non articola in modo specifico le critiche al provvedimento impugnato, rischia di essere classificata come ricorso generico e, di conseguenza, dichiarata inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 31884/2024, offre un chiaro esempio delle conseguenze di una simile impostazione difensiva, ribadendo l’importanza dei requisiti formali previsti dal codice di procedura penale.
Il Caso in Analisi: Un’Impugnazione Priva di Specificità
Il caso trae origine dal ricorso presentato da una cittadina avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. La ricorrente, con un unico motivo, lamentava la violazione di legge in relazione al mancato accertamento di possibili cause di non punibilità, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
Tuttavia, il motivo di ricorso è stato giudicato dalla Suprema Corte come totalmente privo dei requisiti essenziali per poter essere esaminato. La difesa non aveva indicato gli elementi concreti e specifici che avrebbero dovuto portare a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito, rendendo la doglianza astratta e, appunto, generica.
I Requisiti Essenziali del Ricorso e il Problema del Ricorso Generico
L’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Questo significa che chi ricorre non può limitarsi a enunciare un principio di diritto o a lamentare genericamente un errore del giudice precedente.
È necessario, invece, creare un collegamento puntuale tra la censura formulata e il provvedimento impugnato, spiegando perché, nel caso specifico, la motivazione della sentenza precedente sia errata o inadeguata. Un ricorso generico è quello che non permette al giudice dell’impugnazione di individuare con chiarezza i rilievi mossi, impedendogli di esercitare il proprio sindacato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha chiarito in modo inequivocabile le ragioni della sua decisione. I giudici hanno sottolineato che, a fronte di una motivazione ritenuta ‘adeguata e congrua’ da parte della Corte d’Appello, il ricorso non indicava gli elementi specifici che ne dimostrassero l’erroneità.
In altre parole, non basta affermare che il giudice non ha considerato le cause di non punibilità; è indispensabile specificare quali fossero tali cause e su quali elementi di fatto si basassero. L’assenza di questa specificazione rende il ricorso un atto sterile, che non consente un reale confronto critico con la decisione impugnata.
La Corte ha quindi rilevato che tale genericità violava apertamente i requisiti prescritti dall’art. 581 c.p.p., portando inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La decisione della Suprema Corte non è priva di conseguenze pratiche per la ricorrente. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta non solo la conferma definitiva della sentenza impugnata, ma anche la condanna della parte che ha proposto il ricorso al pagamento delle spese processuali.
In aggiunta, la Corte ha condannato la ricorrente al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate o dilatorie, che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario. La vicenda ribadisce un principio fondamentale: il diritto all’impugnazione deve essere esercitato con serietà e competenza tecnica, nel rispetto delle forme e dei requisiti previsti dalla legge.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘del tutto generico’. Non specificava gli elementi di fatto e le ragioni di diritto a sostegno della censura, violando i requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso di specie, la somma è stata fissata in tremila euro.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ secondo la Corte?
Per ricorso generico si intende un’impugnazione che, a fronte di una motivazione adeguata del provvedimento impugnato, non indica gli elementi specifici alla base della censura, non consentendo così al giudice di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31884 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31884 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FIERRO NOME nato a SAN GIORGIO A CREMANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine al mancato accertamento della sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quant a fronte di una motivazione adeguata e congrua del provvedimento impugnato non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 luglio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente