Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai dettagli e alla specificità dei motivi. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda l’importanza di formulare censure precise, evidenziando come un ricorso generico sia destinato a un’inevitabile declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere meglio i principi che regolano il giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia. L’interessato ha deciso di portare il caso all’attenzione della Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, con l’obiettivo di ottenere l’annullamento della decisione a lui sfavorevole.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Generico
La Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha concluso per la manifesta infondatezza del ricorso. Il punto cruciale della decisione risiede nella valutazione dei motivi addotti dal ricorrente. I giudici hanno ritenuto che le argomentazioni fossero state formulate in modo del tutto generico. In pratica, il ricorso non indicava in modo specifico e dettagliato quali fossero gli errori di diritto commessi dalla Corte d’Appello.
Un ricorso generico è un atto che si limita a contestare la sentenza senza però individuare le ragioni concrete e giuridiche che dovrebbero portare al suo annullamento. La Corte ha sottolineato che mancava ‘l’indicazione di specifiche ragioni idonee a far emergere vizi della sentenza impugnata rilevabili in sede di legittimità’. Questo significa che il ricorso non ha permesso alla Suprema Corte di esercitare la sua funzione di controllo sulla corretta applicazione della legge.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione alla base dell’ordinanza è strettamente procedurale e si fonda su un principio cardine del giudizio di cassazione. La Corte Suprema non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma un organo di legittimità. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano interpretato e applicato correttamente le norme di legge. Per consentire questo controllo, è indispensabile che il ricorrente articoli censure precise, indicando quali norme sarebbero state violate e come tale violazione abbia inficiato la sentenza.
Nel caso di specie, la vaghezza dei motivi ha impedito alla Corte di svolgere tale compito. Non essendo stati evidenziati vizi specifici, il ricorso è stato considerato inammissibile, ovvero non idoneo a superare il vaglio preliminare necessario per poter essere discusso nel merito.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conclusione della Corte è stata netta: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa declaratoria, però, non è priva di conseguenze. L’ordinamento prevede che, in caso di inammissibilità, il ricorrente sia condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Questa decisione ribadisce un importante monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: la redazione del ricorso deve essere curata con la massima precisione e tecnicismo giuridico. Limitarsi a una contestazione generica della sentenza non solo è inutile ai fini dell’annullamento della stessa, ma comporta anche significative sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità, in quanto i motivi presentati non indicavano in modo specifico le ragioni di diritto idonee a far emergere vizi o errori nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in tremila euro.
Cosa si intende per ‘sede di legittimità’ in riferimento alla Corte di Cassazione?
Si intende la funzione specifica della Corte di Cassazione, che non riesamina i fatti della causa, ma si limita a controllare che i giudici dei precedenti gradi di giudizio abbiano applicato correttamente la legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19270 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19270 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME MOHAMED CUI CODICE_FISCALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME NOME ed avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso sono inammissibili per genericità, difettando l’indicazione di specifiche ragioni idonee a far emergere vizi della sentenza impugnata rilevabili in sede di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 marzo 2024
Il Consigliere
COGNOME sore COGNOME Il Presidente COGNOME r :