Ricorso Generico: Quando l’Impugnazione è Destinata al Fallimento
Nel complesso mondo della procedura penale, la precisione è tutto. Presentare un’impugnazione non è semplicemente un atto di dissenso verso una sentenza, ma un esercizio tecnico che richiede specificità e chiarezza. Un esempio lampante ci viene offerto da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso generico non solo è inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un imputato, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Bari. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha tentato di ribaltare la sentenza di condanna basando la sua impugnazione su un unico motivo: la sentenza presenterebbe “evidenti vizi della motivazione”.
Tuttavia, il ricorso si limitava a questa affermazione di principio, senza entrare nel dettaglio e senza spiegare quali fossero, concretamente, le presunte lacune o contraddizioni nel ragionamento dei giudici d’appello.
La Decisione della Corte sul Ricorso Generico
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il caso e ha emesso una decisione netta e inequivocabile: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. I giudici supremi hanno sottolineato come il motivo presentato fosse affetto da “genericità assoluta”.
La conseguenza diretta di questa dichiarazione, come previsto dall’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, è stata duplice:
1. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa decisione rafforza l’idea che l’accesso alla giustizia di ultima istanza non può essere basato su doglianze vaghe, ma deve fondarsi su critiche puntuali e argomentate.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua ordinanza spiegando che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione della Corte d’Appello era stata congrua e completa riguardo all’accertamento della responsabilità. Il problema risiedeva interamente nel modo in cui l’appello era stato formulato. Un ricorso generico, che non articola specifiche ragioni di critica contro la sentenza impugnata, non permette alla Corte di Cassazione di svolgere la sua funzione di controllo di legittimità.
In pratica, non è sufficiente affermare che una sentenza è sbagliata; è necessario spiegare perché è sbagliata, indicando con precisione i passaggi illogici, le norme violate o le prove travisate. Poiché il ricorrente non ha fornito questi elementi essenziali, il suo tentativo di impugnazione è stato considerato un atto processuale invalido e, quindi, inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per tutti gli operatori del diritto. La redazione di un ricorso per Cassazione richiede uno studio approfondito della sentenza impugnata e la capacità di formulare critiche mirate e tecnicamente fondate. Un ricorso generico non supera il vaglio di ammissibilità e si traduce in un danno per l’assistito, che non solo vede sfumare la possibilità di una revisione del suo caso, ma si trova anche a dover sostenere costi aggiuntivi.
In conclusione, la specificità dei motivi di ricorso non è un mero formalismo, ma un requisito sostanziale che garantisce il corretto funzionamento del sistema giudiziario e la serietà del dibattito processuale davanti alla Suprema Corte.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione è considerato troppo generico?
La Corte di Cassazione lo dichiara inammissibile. Questo significa che il ricorso non viene esaminato nel merito e la questione non viene discussa.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000,00 euro.
Perché il ricorso in questo caso è stato definito ‘generico’?
Perché il ricorrente si è limitato ad affermare che la sentenza d’appello aveva ‘evidenti vizi della motivazione’, senza però spiegare quali fossero tali vizi o indicare le ragioni specifiche a sostegno della sua critica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33118 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33118 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il 03/07/1969
avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
e
RG. 15018/25
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di .appello di Bari, c.he, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all’accertamento di responsabilità mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi della motivazione sul punto;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 15 settembre 2025
Il Con igliere estensore
Il Presidente