Ricorso Generico in Cassazione: Quando l’Appello Diventa un Costoso Errore
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima via di impugnazione ordinaria nel nostro sistema giudiziario, ma deve essere fondato su motivi specifici e non può essere una semplice riproposizione di argomenti già trattati. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione Penale ha ribadito le gravi conseguenze di un ricorso generico, dichiarandolo inammissibile e condannando il ricorrente a pesanti sanzioni economiche. Analizziamo questa decisione per capire i principi applicati.
I Fatti del Caso e la Decisione della Corte d’Appello
Il caso ha origine da un ricorso proposto da un individuo contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Firenze. La sentenza di secondo grado aveva già esaminato e disatteso le argomentazioni difensive del soggetto, relative al presunto carattere offensivo di alcune espressioni da lui pronunciate in presenza di più persone. La Corte d’Appello, con adeguati argomenti giuridici, aveva ritenuto infondate le censure mosse dall’imputato.
Il Ricorso Generico di fronte alla Cassazione
Nonostante la chiara motivazione della Corte territoriale, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. Tuttavia, la Suprema Corte ha rapidamente rilevato una criticità fondamentale nell’atto di impugnazione: esso era meramente riproduttivo dei profili di censura già vagliati e respinti in appello. In altre parole, il ricorso non introduceva nuovi e specifici vizi di legittimità della sentenza impugnata, ma si limitava a ripetere le stesse doglianze in modo vago. Questo configura ciò che la legge definisce un ricorso generico.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 42906/2023, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che un ricorso è considerato inammissibile quando è fondato su un motivo generico, che non si confronta criticamente con le ragioni della decisione impugnata. Limitarsi a riproporre le stesse questioni già decise, senza indicare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione del giudice precedente, non soddisfa i requisiti di legge per un valido ricorso in Cassazione. La Corte ha richiamato le pagine 3 e 4 della sentenza d’appello, evidenziando come il giudice di merito avesse già fornito una risposta corretta e giuridicamente argomentata ai punti sollevati.
Le Conclusioni: Le Pesanti Conseguenze Economiche
La dichiarazione di inammissibilità non è stata priva di conseguenze. La Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria non è automatica, ma consegue all’inammissibilità quando, come in questo caso, si ritiene che il ricorrente abbia agito con colpa nel determinare la causa di inammissibilità. Citando una storica pronuncia della Corte Costituzionale (n. 186 del 2000), i giudici hanno affermato che proporre un ricorso senza una reale possibilità di accoglimento, in modo negligente o temerario, costituisce un abuso dello strumento processuale che merita di essere sanzionato. Questa decisione serve da monito: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con serietà e consapevolezza, per evitare di incorrere in costi significativi e di aggravare inutilmente il lavoro del sistema giudiziario.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente esaminati e respinti dal giudice di merito nella sentenza precedente.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è sempre prevista in caso di inammissibilità?
No, non è automatica. Viene disposta quando si ritiene che il ricorrente abbia proposto il ricorso versando in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, come specificato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42906 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42906 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su un motivo generico e m riproduttivo di profili di censura, in ordine al carattere offensivo delle espressioni ricorrente ed alla presenza di più persone, già adeguatamente vagliati e disattesi argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza i ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versar nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023
Il Con
Il Presidente