Ricorso Generico in Cassazione: Quando la Forma Diventa Sostanza
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un momento cruciale che richiede rigore e precisione. Un ricorso generico, privo dei requisiti di specificità richiesti dalla legge, non solo è destinato a fallire, ma comporta anche conseguenze economiche significative per chi lo propone. Una recente ordinanza della Suprema Corte (n. 9103/2024) ce lo ricorda, dichiarando inammissibile l’impugnazione di un imputato e condannandolo al pagamento delle spese e di una sanzione.
I Fatti del Caso
Un soggetto, a seguito di una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Roma, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava la presunta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sua responsabilità penale. In sostanza, il ricorrente contestava le conclusioni a cui erano giunti i giudici di merito, ritenendo che la loro decisione non fosse adeguatamente giustificata.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Generico
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione (ovvero, se l’imputato fosse o meno colpevole), ma si è fermata a un livello preliminare, quello procedurale. I giudici hanno stabilito che il ricorso generico presentato era inefficace. Secondo la Corte, l’atto era “generico e privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale”. Questa norma impone a chi impugna una sentenza di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Il ricorrente, invece, si era limitato a una critica astratta e generica della motivazione della sentenza d’appello, senza indicare gli elementi concreti che ne dimostrassero l’illogicità o la contraddittorietà.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che il suo ruolo non è quello di riesaminare l’intero processo, ma di valutare se la decisione impugnata presenti specifici vizi di legittimità. Per poter esercitare questo “sindacato”, è indispensabile che il ricorrente individui con precisione i punti della motivazione che ritiene errati e spieghi perché. Mancando questa specificità, il giudice di legittimità si trova nell’impossibilità di comprendere quali siano le censure mosse e di valutarne la fondatezza.
La sentenza impugnata, secondo la Cassazione, presentava una motivazione “logicamente corretta”. A fronte di ciò, il ricorrente avrebbe dovuto smontare punto per punto il ragionamento dei giudici d’appello, evidenziando le presunte falle logiche. Non avendolo fatto, il suo ricorso si è risolto in una mera dichiarazione di dissenso, insufficiente a innescare una revisione da parte della Suprema Corte.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Generico
La declaratoria di inammissibilità ha avuto due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare impugnazioni superficiali e dilatorie. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso non è un mero formalismo, ma un requisito sostanziale che garantisce il corretto funzionamento della giustizia. Un ricorso generico è un atto inutile e dannoso, che si traduce in una condanna certa alle spese e a una sanzione pecuniaria, senza alcuna possibilità di ottenere una revisione della sentenza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto un ricorso generico, ovvero privo della specifica indicazione degli elementi di fatto e di diritto a sostegno della contestazione, come richiesto dall’articolo 581 del codice di procedura penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa deve contenere un ricorso in Cassazione per non essere considerato generico?
Per evitare di essere considerato generico, un ricorso deve indicare in modo specifico e dettagliato i motivi per cui si contesta la sentenza impugnata, individuando con precisione i punti della motivazione ritenuti errati e fornendo gli elementi a sostegno della propria tesi, così da permettere al giudice di esercitare il proprio sindacato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9103 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9103 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MONTEROTONDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità dell’imputato, è generico e privo dei requisiti prescritti dall’art. 581 comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; il ricorrente, a fronte di una motivazione logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 3 e ss. della sentenza impugnata) non indica gli elementi alla base della censura formulata, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 gennaio 2024
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