Ricorso Generico: La Cassazione Conferma l’Inammissibilità
Presentare un ricorso generico in Corte di Cassazione rappresenta un errore strategico che porta quasi inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce questo principio fondamentale, sottolineando l’importanza di un’impugnazione specifica e dettagliata. Analizziamo insieme questo caso per comprendere le ragioni della decisione e le sue pesanti conseguenze per il ricorrente.
I Fatti del Caso: L’Impugnazione della Sentenza di Appello
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Brescia. Il ricorrente, ritenendosi ingiustamente condannato, ha deciso di impugnare la decisione davanti alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio del nostro ordinamento. Tuttavia, l’atto di ricorso si è rivelato il punto debole della sua strategia difensiva.
La Decisione della Corte: L’Importanza della Specificità nel Ricorso Generico
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione, ovvero non ha valutato se il ricorrente fosse colpevole o innocente. Si è fermata a un livello precedente, quello procedurale, rilevando un vizio insanabile nell’atto di impugnazione. Secondo i giudici, il ricorso era stato formulato in termini “tutto generici”, limitandosi a contestare il riconoscimento della responsabilità senza però un’analisi critica e puntuale delle motivazioni della sentenza impugnata.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso è Definito ‘Generico’
La Corte ha spiegato che, per essere ammissibile, un ricorso per Cassazione non può limitarsi a una generica doglianza. È necessario che l’appellante si confronti direttamente con la motivazione della sentenza che intende contestare, evidenziandone i punti critici, le contraddizioni o le “manifeste illogicità”. In altre parole, non basta dire “la sentenza è sbagliata”, ma bisogna spiegare in modo preciso e argomentato perché è sbagliata, punto per punto. Nel caso di specie, il ricorrente non ha fatto questo, rendendo il suo ricorso vago e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Economiche dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è priva di conseguenze. Oltre alla conferma della condanna subita nei gradi precedenti, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. A ciò si è aggiunta un’ulteriore sanzione pecuniaria: il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede massima perizia e specificità, poiché un ricorso generico non solo è inefficace, ma comporta anche un significativo onere economico per chi lo propone.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava la responsabilità in termini del tutto generici, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicarne manifeste illogicità.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un ricorso è “generico” secondo questa ordinanza?
Sulla base della decisione, un ricorso è considerato “generico” quando si limita a contestare una decisione senza affrontare in modo dettagliato e critico le ragioni specifiche (la motivazione) su cui si fonda la sentenza che si sta impugnando.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6140 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6140 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 26/05/1996
avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che il ricorso di COGNOME contesta in termini tutto generici il riconoscimento del responsabilità del ricorrente senza in alcun modo confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e, tantomeno, indicarne manifeste illogicità;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa clle ammende. Così deciso il 13 .; embre 2024