Ricorso Generico: Quando l’Appello è Destinato al Fallimento
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo cruciale e delicato nel percorso giudiziario. Tuttavia, non basta semplicemente impugnare una sentenza: è fondamentale che l’atto sia redatto in modo specifico e puntuale. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci ricorda le gravi conseguenze di un ricorso generico, ovvero un atto di impugnazione privo di critiche concrete. Analizziamo questa decisione per comprendere perché la specificità dei motivi è un requisito non negoziabile.
I Fatti del Caso in Esame
La vicenda trae origine dalla decisione di un individuo di impugnare una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di una città del sud Italia. L’imputato, tramite il suo legale, ha presentato ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della precedente pronuncia. Il caso è quindi giunto all’attenzione della Suprema Corte per la valutazione di ammissibilità e di merito.
La Decisione della Corte sul Ricorso Generico
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto ogni discussione. Gli Ermellini hanno dichiarato il ricorso inammissibile senza nemmeno entrare nel merito della questione. La decisione è stata netta e basata su un vizio fondamentale dell’atto di impugnazione: la sua assoluta genericità. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su una constatazione molto semplice: il motivo di ricorso era ‘del tutto generico’. In altre parole, l’atto presentato non conteneva alcuna censura specifica e circostanziata alla motivazione della sentenza della Corte d’Appello. Un ricorso efficace non può limitarsi a manifestare un generico dissenso verso la decisione impugnata, ma deve individuare con precisione i presunti errori logici o giuridici commessi dal giudice precedente. Deve, in sostanza, ‘dialogare’ con la sentenza, smontandone punto per punto le argomentazioni ritenute errate. In assenza di questa specificità, il ricorso si trasforma in un mero atto di sterile opposizione, incapace di attivare un proficuo esame da parte della Corte di legittimità. Per questa ragione, la legge processuale ne prevede la sanzione più grave: l’inammissibilità, che impedisce al giudice di valutare la fondatezza delle doglianze.
Le conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità non è una mera formalità. Come dimostra questa ordinanza, essa comporta conseguenze economiche significative per chi la subisce. Oltre a vedere la propria impugnazione respinta senza esame, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e, in aggiunta, a versare una sanzione pecuniaria di 3.000 euro. Questa sanzione non ha natura risarcitoria, ma punitiva, e serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o redatti in modo negligente. La decisione ribadisce quindi un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente ai suoi gradi più alti, è un diritto che deve essere esercitato con serietà e competenza tecnica, pena conseguenze negative non solo processuali ma anche patrimoniali.
Cosa si intende per ‘ricorso generico’ in ambito penale?
Un ricorso generico è un atto di impugnazione che non contiene alcuna critica specifica e dettagliata contro la motivazione della sentenza che si intende contestare, risultando vago e non circostanziato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
La principale conseguenza è che il ricorso non viene esaminato nel merito. Inoltre, come stabilito in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, qui quantificata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso in questo caso è stato ritenuto generico?
È stato ritenuto generico perché non conteneva alcuna censura alla motivazione della sentenza impugnata, ovvero mancava di argomentazioni specifiche che evidenziassero i presunti errori commessi dal giudice del precedente grado di giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44285 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44285 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che il motivo di ricorso è del tutto generico, non contenendo alcuna censura alla motivazione;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dellg ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente