Ricorso generico in Cassazione: la via sicura verso l’inammissibilità e la condanna
Presentare un ricorso generico in Cassazione non è solo una strategia inefficace, ma una scelta che porta quasi certamente a una declaratoria di inammissibilità e a conseguenze economiche negative. La recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, ce lo ricorda con chiarezza, sottolineando l’importanza di formulare censure specifiche e pertinenti, anziché limitarsi a una critica vaga della sentenza impugnata. Analizziamo questo caso per capire quali sono i requisiti di ammissibilità di un ricorso e quali errori evitare.
I fatti del processo
Il caso nasce da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello di Salerno. L’imputato, condannato nei gradi di merito, decideva di rivolgersi alla Suprema Corte di Cassazione, lamentando un unico vizio: un presunto difetto di motivazione nella sentenza che aveva affermato la sua responsabilità penale. La difesa, quindi, non contestava una violazione di legge specifica, ma il modo in cui i giudici d’appello avevano argomentato la loro decisione.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti formali e sostanziali dell’atto di impugnazione. La conseguenza diretta di questa declaratoria è stata duplice: la conferma della condanna e l’imposizione al ricorrente del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: perché il ricorso generico è inammissibile?
La Suprema Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni della sua decisione, fondandole su principi consolidati della procedura penale. Il motivo del ricorso è stato definito “del tutto generico”, un’affermazione pesante nel linguaggio giuridico. Secondo i giudici, l’appellante non si è confrontato specificamente con le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima, infatti, aveva spiegato in modo puntuale (nelle pagine 5 e 6 della sentenza) i motivi per cui riteneva attendibile la testimonianza chiave e come aveva individuato la posizione dell’imputato all’interno di un’area protetta, basandosi sugli accertamenti di una guardia zoofila.
Il ricorrente, invece di smontare punto per punto questo ragionamento logico-giuridico, si è limitato a proporre censure vaghe, orientate a sollecitare una “rivalutazione delle risultanze istruttorie”. In parole semplici, ha chiesto alla Cassazione di riesaminare le prove e dare loro un’interpretazione diversa, compito che è per legge precluso al giudice di legittimità. La funzione tipica del ricorso per Cassazione, come ricorda l’ordinanza citando l’art. 581 del codice di procedura penale e precedenti giurisprudenziali, è quella di una “critica argomentata” al provvedimento impugnato, non una richiesta di un terzo grado di giudizio sui fatti. Un ricorso generico tradisce questa funzione e, pertanto, non può essere accolto.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per poterla impugnare con successo. È necessario individuare precisi vizi di legittimità (errori nell’applicazione della legge) o vizi di motivazione specifici (contraddizioni, illogicità manifeste nel ragionamento del giudice), e argomentarli in modo puntuale e tecnico. Chiedere alla Suprema Corte di rivedere semplicemente i fatti o di valutare nuovamente le prove è una strada destinata al fallimento. La decisione insegna che un’impugnazione non adeguatamente preparata non solo non produce alcun beneficio, ma si traduce in un’ulteriore condanna economica, aggravando la posizione del condannato.
Cosa si intende per ricorso generico in Cassazione?
Per ricorso generico si intende un atto di impugnazione che non contesta in modo specifico le argomentazioni della sentenza precedente, ma si limita a criticarla in modo vago o a chiedere un nuovo esame delle prove, attività non consentita in sede di legittimità.
La Corte di Cassazione può riesaminare le testimonianze o altre prove?
No, la Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non può effettuare una “rivalutazione delle risultanze istruttorie”, ovvero riesaminare e dare una diversa interpretazione alle prove come testimonianze o documenti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26762 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26762 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità;
Ritenuto che il motivo è inammissibile, perché prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte (p. 5 e 6 ove la Corte di appello spiega le ragioni di attendibilità del teste escusso e individua, in base alle risultanze istruttorie, la posizione dell’imputato nell’are protetta, in aderenza all’accertamento effettuato dalla guardia zoofila) nella sentenza impugnata, confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181), rispetto ai quali il ricorrente propone censure orientate a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE dellekmmende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso, 21/06/2024