Ricorso Generico in Cassazione: Quando la Mancanza di Specificità Porta all’Inammissibilità
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla redazione degli atti di impugnazione nel processo penale. Un ricorso generico, privo di critiche specifiche e dettagliate, non solo è destinato a fallire, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Vediamo nel dettaglio perché la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile l’appello presentato da due ricorrenti, condannandoli al pagamento delle spese e di una sanzione.
I Fatti del Caso
Due persone, condannate dalla Corte d’Appello di Venezia con una sentenza del 28 novembre 2023, hanno deciso di presentare ricorso per Cassazione. Attraverso un unico atto, hanno contestato la decisione dei giudici di secondo grado, lamentando una violazione di legge nella determinazione della pena loro inflitta. Tuttavia, come vedremo, il modo in cui il ricorso è stato formulato ne ha decretato l’immediata fine.
L’Importanza della Specificità e il problema del ricorso generico
Il Codice di Procedura Penale, all’articolo 581, comma 1, lettera c), stabilisce requisiti precisi per la presentazione di un’impugnazione. L’atto deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica dei capi o dei punti della decisione che si contestano e delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. In parole semplici, non basta lamentarsi genericamente di una sentenza; è necessario spiegare nel dettaglio cosa si ritiene sbagliato e perché.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha stroncato il ricorso definendolo ‘totalmente generico per indeterminatezza’. I giudici hanno sottolineato che l’atto mancava di ‘concreta specificità e pertinenza censoria’. I ricorrenti non avevano indicato con precisione quali parti della sentenza d’appello stessero contestando, né avevano fornito elementi sufficienti per permettere alla Corte di comprendere la base delle loro critiche. Di fronte a una motivazione della Corte d’Appello ritenuta ‘congrua e logicamente corretta’, il ricorso generico non ha offerto alcun argomento specifico in grado di metterla in discussione.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è cristallina: un ricorso che non individua i punti critici della sentenza impugnata e non articola una critica puntuale impedisce al giudice dell’impugnazione di esercitare il proprio sindacato. Il ruolo della Cassazione non è quello di riesaminare l’intero processo, ma di valutare la correttezza giuridica di specifici punti della decisione contestata. Se questi punti non vengono chiaramente identificati, il ricorso è un atto inutilizzabile e, pertanto, inammissibile. Di conseguenza, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la precisione e la specificità sono essenziali. Un ricorso generico equivale a un’arma spuntata, incapace di incidere sulla decisione impugnata. La conseguenza non è solo il mancato accoglimento delle proprie istanze, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro per ciascun ricorrente. Per gli avvocati e i loro assistiti, la lezione è chiara: ogni impugnazione deve essere un atto chirurgico, mirato a colpire specifici errori della sentenza, e non una generica manifestazione di dissenso.
Perché un ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘totalmente generico per indeterminatezza’. L’atto non specificava i capi o i punti della sentenza che si intendevano contestare, mancando dei requisiti di specificità previsti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Cosa richiede la legge per un ricorso valido e non generico?
La legge richiede che il ricorso sia sorretto da ‘concreta specificità e pertinenza censoria’. Ciò significa che deve indicare chiaramente i punti della sentenza criticati e le ragioni di tale critica, per consentire al giudice di individuare i rilievi e di esercitare il proprio controllo di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4122 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4122 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il 19/07/1984
NOME nato a POZAREVA( SERBIA) il 24/10/1991
avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti, con unico atto, da COGNOME NOME e NOME; considerato che l’unico motivo, con cui si deduce violazione di legge sostanziale e processuale in relazione alla determinazione della pena irrogata, risulta totalmente generico per indeterminatezza, perché non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria, non indicando i capi o i punti della sentenza ai quali si riferisce la censura, risultando così privo dei requisiti prescritti dall’ 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione posta a base dell’affermazione della responsabilità dell’odierno ricorrente per i reati lui ascritti, congrua e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 29/10/2024.