Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36676 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36676 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 23/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 12/05/2025 del TRIBUNALE di Messina vista la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; in procedura a trattazione scritta.
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 12 maggio 2025 il Tribunale di Messina – quale giudice della esecuzione – ha respinto l’istanza introdotta da COGNOME NOME, tesa ad ottenere la sospensione dell’ordine di esecuzione di pena detentiva, emesso in data 5 febbraio 2025.
In motivazione si ricostruisce la sequenza dei provvedimenti emessi dal Pubblico Ministero in ragione : a) del riconoscimento della continuazione tra due decisioni irrevocabili; b) del posteriore annullamento con rinvio da parte di questa Corte di cassazione della decisione di riconoscimento della continuazione, in riferimento alla entità della pena; c) della decisione emessa in sede di rinvio, che determinava la pena del reato continuato in quella di anni sei, mesi due e giorni venti di reclusione.
Ciò posto, il decreto di cumulo veniva emesso per una pena residua di entità tale (anni cinque e mesi tre di reclusione) da superare il limite di sospendibilità, pari ad anni quattro.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge COGNOME NOME. Il ricorso Ł affidato a un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge.
Secondo la difesa la decisione emessa ha erroneamente dato per valido e corretto il provvedimento del Pubblico Ministero, senza avvedersi del fatto che la pena residua – in rapporto al periodo di custodia già sofferto e computabile – era in realtà inferiore ai quattro anni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e carenza di allegazioni documentali a sostegno.
Ed invero nel provvedimento di cumulo il Pubblico Ministero ha già computato un periodo di custodia cautelare fungibile e, pertanto, la doglianza difensiva va intesa come prospettazione (in tesi) della esistenza di un periodo piø ampio di limitazione della libertà personale, parimenti fungibile.
Tuttavia, simile prospettazione, senza il sostegno di un verificabile allegato documentale, risulta del tutto generica e non può che portare alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 23/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME