Ricorso Generico in Cassazione: Quando l’Appello Viene Respinto Prima di Iniziare
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per avere una possibilità di successo, l’atto deve rispettare requisiti formali molto stringenti. Un ricorso generico, privo di specifiche contestazioni, è destinato a essere dichiarato inammissibile. L’ordinanza n. 34909/2024 della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché la specificità dei motivi è un elemento imprescindibile.
Il Fatto alla Base del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. La difesa del ricorrente aveva sollevato un unico motivo di impugnazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione. In particolare, si contestava il mancato accertamento da parte dei giudici di merito della sussistenza di cause di non punibilità, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, senza entrare nel merito della questione, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un’unica, ma decisiva, valutazione: il motivo di ricorso era del tutto generico. Questo significa che l’atto di impugnazione non rispettava i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale.
Secondo i giudici, il ricorso non indicava gli elementi specifici che stavano alla base della censura mossa alla sentenza impugnata. Di fronte a una motivazione ritenuta adeguata e congrua da parte della Corte d’Appello, la difesa si è limitata a una critica vaga, non permettendo al giudice dell’impugnazione di individuare con precisione i rilievi e di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale.
Le Motivazioni della Scelta
La motivazione della Cassazione è chiara e si basa su un principio cardine della procedura penale: l’onere di specificità dei motivi di ricorso. L’articolo 581 c.p.p. non è una mera formalità, ma una norma posta a garanzia del corretto funzionamento della giustizia. Un ricorso deve essere un dialogo tecnico tra la difesa e il giudice, non una generica lamentela. Esso deve:
1. Identificare il punto della decisione impugnata che si ritiene errato.
2. Spiegare le ragioni di diritto o di fatto per cui si ritiene tale punto viziato.
3. Fornire gli elementi a sostegno della propria tesi.
Quando, come nel caso di specie, un ricorso generico non adempie a questi oneri, impedisce al giudice di comprendere quale sia la reale doglianza e, di conseguenza, di valutare la fondatezza della stessa. La Corte ha quindi concluso che, in assenza di critiche specifiche e pertinenti, non era possibile procedere all’esame del merito.
Conclusioni
L’ordinanza in esame è un monito importante per tutti gli operatori del diritto. La preparazione di un atto di impugnazione richiede precisione, rigore e, soprattutto, specificità. Presentare un ricorso generico equivale a una sconfitta annunciata, che comporta non solo l’impossibilità di vedere esaminate le proprie ragioni, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico ammontava a tremila euro. La decisione riafferma che il diritto di impugnazione deve essere esercitato in modo responsabile e tecnicamente ineccepibile.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto “del tutto generico”, ovvero privo dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 581, comma 1, lett. d), del codice di procedura penale. Non indicava gli elementi concreti su cui si basava la critica alla sentenza precedente.
Cosa si intende per “ricorso generico” secondo la Corte?
Per ricorso generico si intende un atto di impugnazione che non consente al giudice di individuare i rilievi specifici mossi alla decisione impugnata e di esercitare il proprio potere di controllo, in quanto la censura è formulata in modo vago e non dettagliato.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34909 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34909 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VERONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato accertamento della sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione adeguata e congrua del provvedimento impugNOME, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 luglio 2024
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