Ricorso Generico: Quando l’Appello in Cassazione è Destinato al Fallimento
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase cruciale dove si contestano i vizi di legittimità di una sentenza. Tuttavia, per essere esaminato, l’atto deve rispettare requisiti di forma e sostanza molto stringenti. Un ricorso generico, privo di motivazioni specifiche, non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche significative per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ce lo ricorda chiaramente.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza del Tribunale di Torino, che aveva riconosciuto un imputato colpevole dei reati di minacce e tentata violenza privata. La decisione era stata successivamente confermata dalla Corte di Appello di Torino. In entrambi i gradi di giudizio, pur riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, queste erano state ritenute equivalenti alla recidiva contestata, portando alla condanna dell’imputato alla pena ritenuta di giustizia. Non rassegnato, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando l’inosservanza di norme processuali.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha posto fine al percorso giudiziario in modo netto e inequivocabile. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o dell’innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che l’atto presentato non aveva i requisiti minimi per poter essere esaminato.
Le Motivazioni: Il Divieto di un Ricorso Generico
Il cuore della decisione risiede nella motivazione fornita dai giudici: il ricorso è stato ritenuto inammissibile “per la sua estrema genericità”. In pratica, l’atto di impugnazione si limitava a enunciare un dissenso rispetto alla sentenza, senza però articolarlo in motivi specifici. Il ricorrente non ha indicato quali fossero, concretamente, gli errori di diritto commessi dalla Corte d’Appello, né ha fornito argomentazioni a sostegno della sua tesi.
Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Pertanto, chi impugna una sentenza ha l’onere di indicare con precisione:
1. Le norme che si assumono violate.
2. Le ragioni per cui la sentenza impugnata le avrebbe violate.
3. L’incidenza di tali errori sulla decisione finale.
In assenza di questi elementi, il ricorso si qualifica come ricorso generico e, come tale, non supera il vaglio preliminare di ammissibilità.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità ha due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che la Corte ha quantificato in 3.000,00 euro, ritenendola una cifra equa.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato con serietà e competenza. Un ricorso generico non è solo un atto inefficace, ma rappresenta anche un abuso dello strumento processuale che comporta sanzioni per chi lo propone, rendendo definitiva la condanna subita nei gradi precedenti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della sua estrema genericità, in quanto non venivano indicate le ragioni specifiche e le argomentazioni a sostegno dell’impugnazione contro la sentenza della Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base alla decisione, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p.
Per quali reati era stato condannato l’imputato nei gradi di merito?
L’imputato era stato condannato per i reati di minacce e tentata violenza privata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1012 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1012 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a RIVOLI il 31/10/1970
avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino del 13 settembre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME per il reato di minacce e tentata violenza privata e, ravvisata la recidiva contestata e riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che il ricorso dell’imputato, che si duole dell’inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile per la sua estrema genericità, non venendo indicate le ragioni a sostegno dell’impugnazione;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2023.