Ricorso generico: la Cassazione ribadisce l’inammissibilità
Nel mondo del diritto processuale, la precisione è tutto. Un’impugnazione, specialmente se rivolta alla Corte di Cassazione, deve essere formulata con chiarezza e specificità. Un ricorso generico, privo di argomentazioni dettagliate, è destinato a un esito quasi scontato: l’inammissibilità. L’ordinanza in commento offre un chiaro esempio di questo principio, sottolineando come la mancanza di specificità nei motivi di ricorso renda impossibile per il giudice esercitare il proprio sindacato.
I fatti del caso
Un individuo, a seguito di una condanna, proponeva ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello, la quale aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, intervenendo solo sulla determinazione della pena. Il ricorrente basava la sua impugnazione su un unico motivo: la presunta mancata verifica, da parte del giudice d’appello, della sussistenza di eventuali cause di non punibilità previste dall’art. 129 del codice di procedura penale.
L’importanza della specificità nei motivi di ricorso
Il cuore della questione, come evidenziato dalla Suprema Corte, non risiede tanto nel merito della richiesta, quanto nella sua forma. Il ricorrente, infatti, si era limitato a denunciare un’omissione generica da parte della Corte d’Appello, senza tuttavia indicare quale specifica causa di non punibilità avrebbe dovuto essere rilevata. Questo approccio rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
L’art. 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale stabilisce in modo inequivocabile che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. In altre parole, non è sufficiente lamentare un errore del giudice; è necessario spiegare precisamente in cosa consista tale errore e su quali basi si fondi la critica.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio a causa della sua indeterminatezza. I giudici hanno sottolineato che il motivo era “assolutamente generico” perché non specificava alcuna causa di non punibilità che il giudice d’appello avrebbe trascurato di esaminare. A fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta “logicamente corretta”, l’assenza di elementi specifici nella censura non ha permesso alla Corte di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio ruolo di controllo sulla corretta applicazione della legge.
Il giudice dell’impugnazione non ha il compito di ricercare autonomamente le possibili ragioni a sostegno del ricorso. Spetta alla parte che impugna l’onere di articolare in modo chiaro e compiuto le proprie doglianze. In mancanza di ciò, l’atto non può superare il vaglio preliminare di ammissibilità.
Le conclusioni
La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario: un ricorso generico è un’arma spuntata. Per avere una possibilità di successo, è indispensabile formulare censure precise, dettagliate e fondate su specifici elementi di fatto e di diritto. In caso contrario, l’esito sarà inevitabilmente l’inammissibilità, con le relative conseguenze economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era “assolutamente generico”. Il ricorrente si era limitato a lamentare la mancata verifica di cause di non punibilità, senza però indicare concretamente quali fossero, violando così il requisito di specificità dei motivi previsto dall’art. 581 cod. proc. pen.
Cosa si intende per “ricorso generico”?
Un ricorso è definito generico quando non indica in modo chiaro e specifico gli elementi e le ragioni di diritto su cui si basa la critica alla sentenza impugnata. Questa mancanza di specificità impedisce al giudice di comprendere i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
Quali sono le conseguenze dell’inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso senza esame nel merito, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29012 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29012 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato in ROMANIA il 20/09/1986
avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha riformato, solo quanto alla pena, la pronunzia di primo grado;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso censura la mancata verifica della sussistenza delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., non indicandone per altro alcuna, cosicché il motivo è assolutamente generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 02 luglio 2025.